Comitato unitario – Audizione CoE – V ciclo 2021
Contributo del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche
germaniche in Italia per il Comitato Consultivo del Consiglio d’Europa sulla Convenzionequadro
per la protezione delle minoranze nazionali V Ciclo di monitoraggio
Audizione (telematica) in Roma, 18 novembre 2021
(trasmesso al CoE, Segretariato della Convenzione quadro, all’indirizzo michael.guet@coe.int )
Presentato da Anna Maria Trenti Kaufman,
Coordinatore del Comitato unitario (in carica dal 30.10.2021)
Riferimenti del Comitato unitario:
Sede:
c/o Centro Documentazione Luserna
Via Trento/Stradù, 6 – I-38040 Luserna/Lusérn (TN)
Mail:
info@isolelinguistiche.it
info@sprachinseln.it
Siti web :
www.isolelinguistiche.it
www.sprachinseln.it
www.deutschesprachinseln.de
Sito bilingue italiano/tedesco
Nel sito sono contenuti tutti gli elementi di rilevanza (dalle normative nazionali e regionali
alle risoluzioni europee, dalle azioni svolte alle pubblicazioni realizzate sino al 2020) e
viene progressivamente implementato con gli elementi forniti dalle singole comunità
linguistiche in relazione alle specifiche attività di ciascuna.
I contenuti del sito costituiscono anche elemento rilevante, e di prospettiva, in riferimento
ai contenuti dell’art. 18, comma 2, della Convenzione-quadro (cooperazione
transfrontaliera).
telefoni/mail utili :
Coordinatore : +39 339 50 00 274 (mail kaufman@libero.it )
Rappresentante speciale: (Luis Thomas Prader) +39 348 71 30 506
(mail luisthomas.prader@rolmail.net )
(EL/ISAL/2021/1)
La ristrettezza dei tempi consentiti nella svoltasi web-audizione, non senza qualche difficoltà di collegamento, hanno consigliato di far seguire un documento scritto, ad integrazione delle già trasmesse informazioni.
In apertura il Comitato unitario rende un vivo ringraziamento al Segretariato della Convenzione quadro, per avere d’iniziativa richiesto informazioni (per il Comitato a Luis Thomas Prader) sulla situazione dei membri della minoranza linguistica germanica in Italia nell’ambito del 5° ciclo di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione quadro per la
tutela delle minoranze nazionali da parte dell’Italia.
1. SOMMARIO ESECUTIVO
(Auspicio del Comitato)
2. IL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE
(Caratteristiche del Comitato e sua attività)
3. IL V RAPPORTO DELL’ITALIA (2019)
(Osservazioni al Rapporto nazionale in richiamo agli artt. 11 e 12-14 della Convenzione
quadro)
4. ADDENDUM
(sulla non intervenuta ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie)
1. SOMMARIO ESECUTIVO
Le minoranze germaniche storiche (L. 482/1999, art. 2), isolatamente intese e comunque nell’insieme, ricadono nella definizione di “minoranze numericamente meno rappresentative”. La stessa collocazione periferica (prevalentemente montana) rispetto ai territori regionali di riferimento; la loro distribuzione/dispersione praticamente sull’interno
arco alpino italiano e in più regioni – parte delle quali con (differenziate) autonomie speciali, parte delle quali c.d. ordinarie (i.e. senza speciali autonomie) – comporta per oggettiva ragione di numeri una sostanzialmente inesistente rappresentatività in organi locali e/o regionali con valenza politica. E men che meno una rappresentanza, se non
estremamente indiretta, al livello parlamentare. E, financo, la difficoltà di essere ascoltate a livello centrale.
Le singole Regioni hanno fatto tutto ciò che potevano, in favore delle stesse, anche con contribuzioni alle associazioni (e di ciò va reso grande merito), ma sempre nei limiti dei poteri loro conferiti dallo Stato centrale. Ma ciò non basta.
Per le ragioni analiticamente esposte nel punto 3, il Comitato unitario auspica che il Comitato consultivo del Consiglio d’Europa voglia invitare il Governo Italiano, se del caso nella sua collegialità, ad adottare quelle indispensabili misure di politica amministrativa di rilevanza strategica, di sua esclusiva spettanza. Il Governo ha i pieni poteri per adottarle, non potendosi ritenere che la Legge 482/1999 abbia lasciato indeterminati (e/o indeterminabili) aspetti di fondamentale rilevanza per l’effettiva – cogente e proiettata al futuro – completa ed efficace attuazione della legge stessa.
Il Comitato unitario non ritiene perseguibile la revisione/modificazione della Legge 482/1999, né ritiene al presente necessaria la modificazione del Regolamento attuativo, bensì richiede di essi la completa attuazione, in una prospettiva non oltre rinviabile.
In ordine alla raccomandazione di cui all’ultimo punto della Risoluzione CM/RES/CMN(2017)4 di “rivedere le procedure di nomina di rappresentanti delle minoranze nazionali nel Comitato tecnico per l’attuazione della legge 482/99”, ciò è
direttamente attuabile mediante decreto del Ministro per gli Affari regionali (art. 12 Regolamento di attuazione). La compresenza nello stesso di un rappresentante delle minoranze germaniche storiche (come per un periodo avvenuto) è certamente auspicata.
2. IL COMITATO UNITARIO DELLE ISOLE LINGUISTICHE STORICHE GERMANICHE
Il “Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia / Einheitskomitee der historischen deutschen Sprachinseln in Italien” a cui partecipano i rappresentanti di vari gruppi germanofoni delle regioni della Valle d’Aosta, del Piemonte, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento, è stato costituito nel 2002 in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 482/99.
Il Comitato unitario si pone quale entità di rappresentanza della società civile (della cui particolare specie – comunità linguistiche germaniche – il Comitato unitario è espressione di rete, così come localmente sono espressioni della società civile le singole comunità linguistiche) “i cui membri sono legati da una comune cultura, da somiglianza se non comunanza di costumi, modi di pensare, di sentire e di agire, accompagnata da un sentimento d’appartenenza forte e condiviso” e pertanto, quale ‘organizzazione tetto’ si è posto:
a) quale primo orientamento/obiettivo a carattere generale: valorizzare ed esternalizzare il suo ruolo di Comitato di coordinamento e proposta ex L. 489/99, interagente praticamente in tutte le regioni dell’arco alpino italiano;
b) quale esigenza di carattere specifico, trasversale e condivisa: evidenziare la necessità di interventi di natura economica (o corrispondenti) volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine nell’ambito di una più generale politica a sostegno della montagna. Ci si richiama – in quanto questione quanto mai attuale e cogente – all’ordine del giorno a suo tempo accolto dal Governo dell’epoca (v. Senato della Repubblica, seduta 24.11.1999 sul disegno di legge poi divenuto L. 482/99) concernente la necessità di interventi di natura economica volti a favorire il mantenimento delle minoranze linguistiche nei luoghi di origine.
Come esposto nella Seconda Opinione sull’Italia adottata dal Comitato Consultivo il 24 febbraio 2005 [ACFC/OP/II(2005)003] in riferimento all’articolo 5 della Convenzione-Quadro “Condizioni che permettono agli appartenenti a minoranze di conservare e sviluppare la propria cultura” [punto 65], un organismo di tale tipo (il Comitato unitario è ivi espressamente citato) a condizione di godere di ampio sostegno da parte delle autorità interessate.
Il Comitato unitario ha nel tempo conseguito apprezzato sostegno diretto, su progetti, da parte della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sűdtirol ed indiretto apprezzato sostegno (tramite le organizzazioni delle minoranze e sempre su progetti) da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione autonoma Valle d’Aosta, della Regione Piemonte, della Regione Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento. E, inoltre, della Fondazione Cassa di Risparmio/Stiftung Sparkasse di Bolzano/Bozen.
Il Comitato unitario è stato ascoltato dal Comitato consultivo del Consiglio d’Europa nell’audizione del 1 luglio 2015 in Roma, relativa al IV Ciclo di monitoraggio sull’attuazione della Convenzione quadro, depositando il documento titolato “Contributo del Comitato unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia – IV Ciclo di
monitoraggio”.
Dall’ottobre 2015 (e per un triennio) il Comitato unitario è stato (dal Coordinatore) rappresentato nel “Comitato tecnico consultivo per l’applicazione della legislazione in materia di minoranze linguistiche”, previsto dal Regolamento della legge n. 482/99 (Dpr. n. 345 del 2 maggio 2001, art. 12).
Il Comitato unitario nel 2017 ha curato la diffusione via mail alle Comunità associate della 4° Opinione del Comitato consultivo sull’attuazione della Convenzione quadro da parte dell’Italia. Conformemente alla sollecitazione (IV Opinione, Processo di monitoraggio, par. 2) volta a promuovere un processo globale e trasparente.
Il Comunicato unitario, a giugno 2017, successivamente ad incontro in Roma con l’Autorità politica, allora responsabile del Ministero per gli affari regionali e come sollecitato, aveva inoltrato alla Presidenza del Consiglio di Ministri/Dipartimento per gli affari regionali, auspicio/proposta inerente: a) il settore dell’Istruzione (artt. 2, 5 e 6 L.
482/99) in riferimento ai docenti in servizio ed ai futuri docenti in formazione presso le università; b) il settore Enti locali (artt. 9 e 15 L. 482/99) per far vivere nelle rispettive comunità la lingua e la cultura delle minoranze linguistiche e storiche; c) per il finanziamento straordinario di progetto, rivolto in unicum agli Enti locali ‘delimitati’, di un
corso di qualificazione da tenersi presso una singola Università disponibile, finalizzato a consentire l’acquisizione da parte degli ‘esperti esterni’ dagli stessi individuati, e parimenti del personale dipendente interessato/interessabile, di qualificazione delle competenze linguistiche, con conseguente certificazione.
Il Comitato unitario ha partecipato al Convegno (Roma, novembre 2017) organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con titolo “La diversità linguistica in Italia: un patrimonio europeo”. Qualificato “Evento riattivante la Conferenza delle Minoranze linguistiche, Regioni ed Enti locali già costituita nel 2001 con il compito di dare maggiore visibilità e una rispondenza più adeguata alle esigenze di tutela delle minoranze stesse, monitorare lo stato delle singole minoranze linguistiche ed effettuare una analisi sull’applicazione della Legge 15 dicembre 1999 n. 482, a 18 anni dall’entrata in
vigore”. Fattore comune degli interventi dei rappresentanti delle minoranze – di tutte le minoranze – è stata la criticità del ‘Settore educazione’, sia in termini attuali sia in prospettiva.
Il Comitato unitario ha pubblicato nel 2017, sul proprio sito, la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa CM/RES/CMN(2017)4 (tradotta in italiano), quindi diffusa via mail alle Comunità aderenti.
Il Comitato unitario nel 2019, ha curato la traduzione (non ufficiale) in lingua italiana del Quinto rapporto presentato dall’Italia (in lingua inglese) al Consiglio d’Europa sull’attuazione della Convenzione quadro, diffondendolo alle Comunità associate nell’Assemblea ordinaria 2019, in quell’anno tenutasi in Gressoney (Valle d’Aosta).
Il Comitato unitario, nel 2020, ha pubblicato sul proprio sito, la “Convenzione di Faro” (Convezione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società), ratificata dall’Italia con Legge 1 ottobre 2020, n. 133. Le Comunità minoritarie germaniche storiche si riconoscono nelle definizioni di cui all’art. 2, della Convenzione, in
quanto sia ‘Eredità culturale’, sia ‘Comunità di eredità’.
A fine 2021 il Comitato unitario sta operando, d’intesa con le Comunità aderenti, per la pubblicazione nel 2022 (20° anno di operatività) di un volume (in lingua italiana e in lingua tedesca) con il quale intende non solo ricordare lo spirito che ne ha caratterizzato la nascita ma anche porre in luce gli eventi che hanno favorito la crescita di consapevolezza
del diritto ad esistere ed a difendere le proprie origini e le diversità linguistiche, quale patrimonio di grande valore.
3. IL V RAPPORTO DELL’ITALIA (2019) – OSSERVAZIONI DEL COMITATO UNITARIO OSSERVAZIONE GENERALE
Pur apprezzando gli sforzi compiuti (ed in particolare il sostegno accordato da varie Regioni alle attività delle Amministrazioni locali ed alle attività delle Associazioni delle minoranze e la responsabilizzata ed attenta operatività del Dipartimento per gli Affari regionali e per le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) il bilancio
complessivo di attuazione della L. 482/99 [La L. 38/01 costituisce caso a sé stante, con una consistente ed autonoma linea di finanziamento, aggiuntiva alla L. 482/99] è da ritenersi positivo solo in parte.
Quinto Rapporto nazionale
II – Misure adottate per le questioni fondamentali richiedenti un’azione immediata come identificate nel quarto ciclo di monitoraggio
Nel V Rapporto è rappresentato che “come indicato, tra le priorità evidenziate, vi è l’urgente necessità di rafforzare la protezione delle minoranze numericamente minori rispetto alle minoranze più grandi che godono di maggiore protezione.
Nella situazione attuale caratterizzata dalla revisione in corso della protezione e delle garanzie delle comunità minoritarie, e tenendo conto anche del dibattito in corso sulla necessità di aggiornare le disposizioni della legge n. 482/99 dopo 20 anni dalla sua approvazione, le prefetture – in collaborazione con le autorità locali, hanno condotto
un’indagine di monitoraggio sull’attuazione della citata legge su tutto il territorio nazionale”.
Nelle ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE STORICHE E
LINGUISTICHE IN ITALIA, INCLUSE MINORANZE MENO NUMEROSE
Nel ‘Monitoraggio’ non compare il Friuli Venezia Giulia, ove sei comunità minoritarie germaniche storiche in comuni delimitati a norma di legge [Sappada/Pladen; Sauris/Zahre; Timau/Tischelwang nel Comune di Paluzza; i tre Comuni della
Valcanale/Kanaltal (Malborghetto/Malborgeth; Pontebba/Pontafel; Tarvisio/Tarvis)] sono
vive, attive e vitali.
Una indiretta conferma della tale esistenza è data dall’Allegato 4 al Rapporto nazionale (nota della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia al Ministero dell’Interno) contenente solo dati finanziari (inclusi quelli per la minoranza linguistica tedesca), con la rappresentazione che “In relazione alle criticità indicate dal Comitato dei Ministri nella risoluzione CM/ResCMN (2017), non vi sono particolari rilievi in merito”.
III) Ulteriori misure adottate per migliorare l’attuazione della Convenzione quadro
ARTICOLO 11 DELLA CONVENZIONE QUADRO
Nel Rapporto nazionale veniva fatto rinvio all’art. 11 del precedente Rapporto, nonché alla seconda parte del presente documento (Minoranze Linguistiche Storiche).
Nei Commenti dello Stato italiano al Terzo Rapporto del Comitato consultivo veniva testualmente rappresentato:
“E’ in fase di attuazione il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 2 febbraio 2009 che garantisce una rappresentazione univoca dei caratteri diacritici contenuti in alfabeti con caratteri latini presenti nel nome e nel cognome dei cittadini italiani da parte di tutte le amministrazioni dello Stato, per le quali si è proceduto all’adeguamento del software d’anagrafe. Per effetto di ciò, i cittadini di lingua slovena possono richiedere la carta d’identità bilingue in italiano e sloveno con i segni diacritici.”
I cittadini di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia residenti nei Comuni della Valcanale, tali Malborghetto/Malborgeth; Pontebba/Pontafel; Tarvisio/Tarvis, segnalano difficoltà ad ottenere la Carta d’identità elettronica bilingue italiano-tedesco, esigenza particolarmente rilevante e sentita nei rapporti transfrontalieri.
Essi sono a conoscenza che per le carte di identità (cartacee) bilingui italiano-ladino era stato adottato il Decreto Ministero Interno 12.11.2009 e che per le carte di identità bilingui italiano-sloveno, italiano-francese e italiano-tedesco era stato adottato il Decreto Ministero Interno 12.12.2011 (ambo con richiamo alla L. 482/1999), aventi tutti a monte
lo Statuto speciale di autonomia (Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta) ovvero (per i cittadini sloveni) la L. 38/2001, applicabile a tutti i comuni del Friuli Venezia Giulia con presenza di comunità slovena (Val Canale inclusa).
Evidenziano, peraltro, che nella citata Legge 38/2001 “Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli – Venezia Giulia”, all’art. 5 “(Tutela delle popolazioni germanofone della Val Canale)” è disposto che: “Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dei princìpi della presente legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato”.
Nella seduta n. 238, dd. 9.07.2020, del Senato della Repubblica, il sig. Ministro dell’Interno, in riposta ad interrogazione, ha rappresentato che – superate tutte le problematiche tecniche intercorse negli anni 2015-2019 – sin dal maggio 2020 è stato avviato il rilascio (nella Provincia autonoma di Bolzano) della carta d’identità elettronica bilingue italo-tedesca. Cui seguirà impulso alla progettualità per il rilascio della carta d’identità con traduzione delle lingua ladina. “Nel doveroso rispetto della normativa vigente, che si ispira al riconoscimento e alla tutela delle minoranze linguistiche quale principio fondamentale della nostra Carta costituzionale”.
Onde vedere concretamente integrata in favore della minoranza germanofona della Valcanale quella particolare forma di tutela garantita dall’art. 5 della Legge 38/2001 – e per evitare forme di discriminazione tra minoranze – aventi kin-state – insediate nella medesima zona e in buoni rapporti tra di loro – si auspica che il Comitato consultivo voglia sensibilizzare il Governo italiano, e per esso il Ministero dell’Interno, a far dotare i tre Comuni della Val Canale (già dotati del software per la lingua slovena) del software per la lingua tedesca. Senza alcun nuovo o maggiore onere per il bilancio dello Stato, in quanto software già messo a punto, e positivamente sperimentato.
ARTICOLI da 12 a 14 DELLA CONVENZIONE-QUADRO
Istruzione, formazione degli insegnanti e accesso ai testi scolastici (art. 12)
Istruzione in lingua minoritaria (diritto di apprendimento) (art. 14)
Breve premessa
La legge 482/1999 conferisce un ruolo preminente alla scuola [al cui vertice è il Ministero della pubblica istruzione] e affida ad essa il compito di valorizzare il ricco mosaico di lingue, di offrire opportunità formative sempre più ampie, garantendo il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna.
Fattore comune degli interventi, nel contesto del Convegno 2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la criticità del ‘Settore educazione’, sia in termini attuali sia in prospettiva. Ciò considerato che lo Stato, laddove direttamente competente1, non assicura idoneamente, o non è apparso sin qui in grado di idoneamente assicurare, i
presupposti per, in fine e al livello decentrato, erogare strutturalmente l’insegnamento nella/della lingua madre, risultante il mezzo più efficace per apprendere e conferente ostensibile dignità, retroagente sulle famiglie, alla lingua minoritaria.
Le conclusioni dell’intervento del rappresentante del Ministero Istruzione, Università e ricerca (MIUR) al Convegno 2017, nel presupposto che “Il vero problema non è dunque introdurre l’insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole, quanto individuare docenti in possesso di una specifica formazione che permetta loro di insegnare”, erano state: “Si tratta di problemi aperti che devono essere affrontati in modo complessivo tenendo a riferimento le diverse implicazioni e che richiedono un’attenta valutazione sia dal punto di vista tecnico che politico”.
Nel Quinto Rapporto:
INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO DELLE LINGUE DI MINORANZA A SCUOLA
Raccomandazione del Consiglio d’Europa per un’azione immediata:
Fornire finanziamenti adeguati per l’insegnamento delle lingue nazionali e minoritarie e assicurare una fornitura adeguata di insegnanti e libri di testo qualificati; prestare particolare attenzione ai bisogni delle persone appartenenti alle minoranze numericamente più piccole.
Riferimento agli articoli 12 e 14 della Convenzione quadro
La Legge 107 del 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per la riorganizzazione delle disposizioni legislative esistenti”.
È importante sottolineare che anche se la legge 107 del 2015 non contiene norme specifiche sulle lingue minoritarie2, essa peraltro fissa alcune disposizioni che costituiscono importanti opportunità per l’insegnamento delle lingue delle minoranze.
La legge prevede un rafforzamento dell’autonomia scolastica, finalizzata al rafforzamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, e individua tra gli obiettivi formativi “la valorizzazione e la valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana e in inglese e altre lingue dell’Unione Europea, anche attraverso l’uso della metodologia “Content Language Integrated Learning methodology (CLIL)”.
Ogni istituzione educativa [leggesi]…può definire il numero di insegnanti necessari per rafforzare l’offerta formativa….e quindi può utilizzare gli insegnanti in possesso di specifiche competenze linguistiche….dovrebbe definire nel proprio piano triennale di offerta educativa alcune attività che rispondano alle esigenze culturali, sociali ed economiche del contesto locale, utilizzando quegli insegnanti che hanno specifiche competenze linguistiche minoritarie……(e/o) che possiedono ulteriori competenze nella specifica lingua minoritaria acquisita attraverso corsi universitari o altri corsi di formazione.
1 Il Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 “Riforma dell’organizzazione del Governo” ha
mantenuto in capo allo Stato centrale le c.d. norme di carattere generale (anche riferitamente al
settore dell’istruzione). Le normative statali in tema Istruzione (dal reclutamento alle
assegnazioni) si applicano (quindi anche quanto all’insegnamento delle/nelle lingue
minoritarie) alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche (a quelle site al di fuori della
Provincia autonoma di Bolzano/Bozen, della Provincia autonoma di Trento e della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste), greche (per le popolazioni slovene valgono le particolari disposizioni
della L. 38/2001) e croate e di quelle parlanti il francese (per quelle site al di fuori della Valle
d’Aosta), il franco-provenzale, il friulano, il ladino (per quelle site al di fuori delle Province
autonome di Bolzano/Bozen e di Trento), l’occitano e il sardo.
2 La legge 107/2015 non contiene riferimento alcuno alla legge 482/1999.
Quanto al Reclutamento degli insegnanti il Rapporto riproduce integralmente quanto già affermato nel Convegno 2017, secondo cui:
“Se si esclude il caso degli insegnanti delle scuole in cui lo sloveno è la lingua di
insegnamento, per il quale è prevista una specifica classe di concorso, non vi sono classi di
concorso per l’insegnamento delle lingue minoritarie a causa del gran numero di lingue, delle
varianti linguistiche di ciascuna minoranza salvaguardata e della loro diversa diffusione sul
territorio italiano.
Quindi, gli insegnanti che insegnano la lingua minoritaria nelle scuole situate in luoghi protetti dalla Legge 482 del 1999 sono insegnanti, professionalmente qualificati per insegnare nelle scuole pre-primarie o primarie o nelle discipline specifiche delle scuole secondarie, che possiedono ulteriori competenze nella specifica lingua minoritaria acquisita attraverso corsi universitari o altri corsi di formazione, ovvero certificazioni aggiuntive alla qualifica professionale acquisita per ciascun livello scolastico attraverso la formazione continua.”
Osservazioni
Il focus della legge 482/1999 per quanto relativo all’istruzione [propriamente: in ordine a quanto necessario per la efficiente ed efficace decentrata erogazione (articolo 4) del servizio volto ad assicurare il rispetto dei diritti di cui all’art. 2] risiede nell’articolo
5, sviluppato su due commi (il primo dei quali articolato su due ben distinti periodi), in esso disponendosi:
– comma 1 (primo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della competenza alla indicazione, mediante propri decreti, dei criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 (‘Scuola’) della Legge, che al
secondo comma prevede l’utilizzo di insegnanti qualificati.;
– comma 1 (secondo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della facoltà di promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta.
L’art. 6 definisce il ruolo dell’Università nei rapporti con la ‘politica linguistica’:
«[…] le università delle regioni interessate, nell’ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamento di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l’istituzione di corsi di lingua e di cultura delle lingue di cui all’art. 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno della finalità della presente legge».
Senza però costi aggiuntivi per lo Stato.
E’ circostanza oggettiva che i “criteri generali” di cui all’art. 5 della legge (ove essi non si intendano riduttivamente limitati ai soli aspetti pedagogici inerenti il curriculo scolastico) letti in necessario raccordo con l’art. 6 della legge e con l’articolo 3 del Regolamento attuativo) non sono stati mai “indicati”. I rapporti/commenti nazionali (Quinto rapporto incluso) hanno sempre confermato che, relativamente all’art. 5 della L. 482/99, quanto ha avuto realmente attuazione è stato [solamente] il sostegno alle istituzioni scolastiche per la promozione e realizzazione di progetti nazionali e locali nel
campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica. In (solo parziale) attuazione dell’articolo 5, comma 1, della legge stessa.
Dal che la constatazione che – a ventidue anni dalla L. 482/99 – viene ancora a mancare una formazione impartita, certificata e riconosciuta dallo Stato [la cui competenza in tema di personale docente scolastico è piena ed assoluta, salvo per le regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Trentino Alto Adige/Sűdtirol e relative Province autonome] degli insegnanti nelle e delle lingue minoritarie (germaniche) storiche, siano essi muniti di laurea o di essa (ove ancora in servizio, ma temporalmente certo per poco) sprovvisti.
E’ rimasto totalmente inattuato quanto previsto dall’art. 3 “Iniziative in ambito universitario e scolastico a favore della lingua delle minoranze” del Regolamento di attuazione della legge 482/99, raccordantesi all’art. 6 della legge, secondo il quale: “Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università … in sede di coordinamento ministeriale, definiscono annualmente un quadro formativo di riferimento…; nell’ambito di tale quadro di riferimento le istituzioni universitarie e scolastiche prevedono percorsi formativi specifici per insegnanti, interpreti e traduttori e le istituzioni universitarie attivano corsi universitari di lingua e cultura delle minoranze linguistiche di cui all’articolo 2 della legge”.
Il tale mancato ‘coordinamento’ – il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell’università sono stati da tempo unificati nel MIUR – è comunque e per gli effetti perdurato. Ed è pertanto mancato il ‘quadro formativo di riferimento’, entro il quale le istituzioni universitarie avrebbero potuto operare.
CONSIDERAZIONI
E’ forte preoccupazione del Comitato, e tramite esso di tutte le minoranze germaniche storiche site al di fuori della Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di vedere positivamente garantito nel tempo (anche con il reclutamento e l’assegnazione alle pertinenti scuole di insegnanti qualificati) l’apprendimento della lingua minoritaria germanica e dell’inerente cultura. Ex lege 482/99 da assicurarsi “in attuazione dell’articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali”.
E’ di tutta evidenza che sia “le attente valutazioni in sede tecnica e politica” enunciate nel 2017, sia la – nel Quinto Rapporto (2019) – enunciata “revisione in corso della protezione e delle garanzie delle comunità minoritarie, tenendo conto anche del dibattito in corso sulla necessità di aggiornare le disposizioni della legge n. 482/99 dopo 20 anni dalla sua approvazione”, non hanno avuto concreto seguito alcuno.
Un richiamo importante in termini di contezza complessiva L’annunciato (nel Quinto rapporto) “Seminario nazionale lingue di minoranza a scuola” si è tenuto il 3-4 ottobre 2019 in Val di Fassa (TN) per iniziativa del Ministero dell’Istruzione; gli atti sono stati pubblicati a giugno 2021 e si assumono noti al Comitato consultivo.
Il Comitato unitario condivide pienamente, e fa proprio, l’intervento del Consigliere del Dipartimento per gli Affari regionali e per le Autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dott. Saverio Lo Russo) – avente perfettamente
colto il nodo del problema (circolare-bloccato) irrisolto – nella parte ove è stata evidenziata la circostanza oggettiva “del costante pensionamento dei docenti di ruolo appartenenti alle minoranze tutelate, che, su base volontaria, hanno sinora assicurato l’insegnamento” e “Occorre far fronte, pertanto, nell’immediato, a questo problema, prevedendo l’introduzione, nell’ordinamento, di una classe di concorso per l’insegnamento delle lingue ammesse a tutela.
L’introduzione della predetta classe di concorso attribuirebbe ai docenti un titolo giuridico di riconoscimento della propria
professionalità e garantirebbe, per il futuro, la prosecuzione dell’insegnamento nelle scuole”.
Condivide, altresì, l’intervento conclusivo del Dirigente tecnico e referente nazionale per le minoranze linguistiche del Ministero dell’Istruzione (dott. Daniela Marrocchi), nella parte in cui evidenziasi “E’ emersa l’esigenza di una governance
complessiva che dia organicità a tutti i livelli di intervento (non solo nell’ambito dell’istruzione) come supporto strategico alle specificità culturali locali, definendo un livello sistemico generale con una regia statale. Sul piano dell’insegnamento delle lingue di minoranza è stato sottolineato come è possibile avvalersi dell’autonomia scolastica per
valorizzare le diversità culturali e territoriali entro una cornice definita a livello nazionale”.
Evidenza
La giuridica qualificazione degli insegnanti (e vieppiù le modalità di qualificazione degli stessi – rilevanti sia in sede di formazione e di reclutamento, sia, e successivamente, in sede/ai fini di assegnazione alle specifiche scuole) in assenza di un quadro regolatorio generale promanante dalla Autorità (statale) competente (vedi nota 1) ad ‘indicarlo’, non può e soprattutto non deve essere lasciato alle libere volontà e disponibilità del singolo insegnante, se ancora in servizio. Ovvero a spontanee iniziative della singola Regione [nel caso la Regione Friuli Venezia Giulia, e da essa, unicamente per la lingua friulana) comunque esterne all’Amministrazione scolastica statale. Lo sloveno resta (ivi) caso a parte (L. 38/2001 e Decreti ministeriali attuativi nel settore istruzione)].
Un precedente nell’ordinamento positivo La Provincia autonoma di Trento, in riferimento alle varianti germaniche cimbra e mochena (tutelate dalla L. 482/1999), con il Decreto del Presidente della Provincia 1/108-leg dd. 21.01.2008 ha adottato il “Regolamento per l’accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell’infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche formative e provinciali’ (art. 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e art. 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)”, rilevante, anche, ai fini dell’assegnazione di personale insegnante con precedenza assoluta nei comuni mocheni e cimbri..
Il precedente non è minimamente estensibile e quindi adottabile da parte delle Regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia (per la lingua friulana e per le lingue germaniche stante che, a tale Regione, né lo Statuto di autonomia né le norme di attuazione, conferiscono in materia istruzione competenze equivalenti a quelle del Trentino Alto Adige/Südtirol, ulteriormente regolabili con legge regionale) vigendo integralmente per i tali ambiti territoriali la normativa generale statale in materia di istruzione (vedi ancora la nota 1).
Conclusioni
Il Comitato è a perfetta conoscenza che si versa in aspetti della materia che richiedono determinazioni unitarie e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità delle singole istituzioni scolastiche ed anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni
legislative.
Lo Stato italiano, peraltro, non necessita – quanto alla Scuola e per le minoranze linguistiche storiche – di ulteriori leggi, di statuti speciali e/o di norme di attuazione, in quanto già dispone della Legge 482/1999 e del relativo Regolamento di attuazione.
Stante il che l’unica fonte normativa nell’ordinamento positivo rinvenibile è quella dalla legge (art. 5, L. 482/99) affidata al Ministro, unico organo dotato di legittimazione al compimento di scelte governative di politica amministrativa di settore o comunque all’adozione di “atti di alta amministrazione”. Nel complessivo contesto della legge stessa.
4. ADDENDUM
Sulla (non ancora avvenuta) ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie
In sede di discussione parlamentare della L. 482/1999 (XIII Legislatura 1996-2001), era stato approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, impegnante lo stesso alla ratifica della Carta.
Il Consiglio dei Ministri, a marzo 2012, aveva approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Carta. Il disegno di legge governativo è decaduto, non essendo stato convertito in legge nel termine della XVI legislatura (2008-2013).
Nella XVII legislatura (2013-2018), il disegno di legge è stato (ri)presentato nell’aprile 2013 per iniziativa parlamentare (sei disegni di legge). La fine della legislatura non ha consentito la prosecuzione dell’esame del provvedimento.
Il 21 ottobre 2020 (XVIII legislatura), nelle Commissioni congiunte Affari costituzionali ed Esteri del Senato della Repubblica, è iniziato l’esame dei quattro disegni di legge proposti, tutti di iniziativa parlamentare; ivi è stato dato mandato ai relatori di stilare una lista delle possibili personalità da ascoltare e di redigere il testo base della ratifica.
Alla data attuale, l’esame è ancora pendente.
Consiglio d’Europa – (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005
Convenzione quadro del Consiglio d’Europa1 sul valore dell’eredità culturale per la società
Traduzione non ufficiale in Italiano
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione
Considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell’uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono la loro eredità comune;
Riconoscendo la necessità di mettere la persona e i valori umani al centro di un’idea ampliata e interdisciplinare di eredità culturale; Rimarcando il valore ed il potenziale di un’eredità culturale usata saggiamente come risorsa per lo sviluppo sostenibile e per la qualità della vita, in una società in costante evoluzione;
Riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle libertà altrui, ad interessarsi all’eredità culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale, sancito dalla Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell’uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);
Convinti della necessità di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione dell’eredità culturale;
Convinti della fondatezza dei principi di quelle politiche per il patrimonio culturale e delle iniziative educative che trattano equamente tutte le eredità culturali, promuovendo così il dialogo fra le culture e le religioni;
Richiamando i vari strumenti del Consiglio d’Europa, in particolare la Convenzione Culturale Europea (1954), la Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d’Europa (1985), la Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e la Convenzione Europea del Paesaggio (2000); Convinti dell’importanza di creare un quadro di riferimento pan-europeo per la cooperazione che favorisca il processo dinamico di attuazione di questi principi;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I: Obiettivi, definizioni e principi
Articolo 1 – Obiettivi della Convenzione
Le Parti della presente Convenzione convengono nel:
- riconoscere che il diritto all’eredità culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo;
- riconoscere una responsabilità individuale e collettiva nei confronti dell’eredità culturale;
- sottolineare che la conservazione dell’eredità culturale, ed il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita;
- prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
- al ruolo dell’eredità culturale nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale;
- a una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti.
Articolo 2 – Definizioni
Per gli scopi di questa Convenzione,
- l’eredità culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato del l’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi;
- una comunità di eredità è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni
Articolo 3 – Eredità comune dell’Europa
Le Parti convengono nel promuovere la comprensione dell’eredità comune dell’Europa, che consiste in:
- tutte le forme di eredità culturale in Europa che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; e,
- gli ideali, i principi e i valori, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la democrazia e lo Stato di
Articolo 4 – Diritti e responsabilità concernenti l’eredità culturale
Le Parti riconoscono che:
- chiunque, da solo o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dall’eredità culturale e a contribuire al suo arricchimento;
- chiunque, da solo o collettivamente, ha la responsabilità di rispettare parimenti la propria e l’altrui eredità culturale e, di conseguenza, l’eredità comune dell’Europa;
- l’esercizio del diritto all’eredità culturale può essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica, per la protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.
Articolo 5 – Leggi e politiche sull’eredità culturale
Le Parti si impegnano a:
- riconoscere l’interesse pubblico associato agli elementi dell’eredità culturale, in conformità con la loro importanza per la società;
- mettere in luce il valore dell’eredità culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
- assicurare che, nel contesto dell’ordinamento giuridico specifico di ogni Parte, esistano le disposizioni legislative per esercitare il diritto all’eredità culturale, come definito nell’articolo 4;
- favorire un clima economico e sociale che sostenga la partecipazione alle attività inerenti l’eredità culturale;
- promuovere la protezione dell’eredità culturale, quale elemento centrale di obiettivi che si rafforzano reciprocamente: lo sviluppo sostenibile, la diversità culturale e la creatività contemporanea;
- riconoscere il valore dell’eredità culturale sita nei territori che ricadono sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
- formulare strategie integrate per facilitare l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 6 – Effetti della Convenzione
Nessuna misura di questa Convenzione potrà in alcun modo essere interpretata al fine di:
- limitare o mettere in pericolo i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali che possono essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali;
- influenzare disposizioni più favorevoli riguardo all’eredità culturale e all’ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
- generare diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità.
Parte II: Il contributo dell’eredità culturale alla società e allo sviluppo umano
Articolo 7 – Eredità culturale e dialogo
Le Parti si impegnano, attraverso autorità pubbliche ed altri enti competenti a:
- incoraggiare la riflessione sull’etica e sui metodi di presentazione dell’eredità culturale, così come il rispetto per la diversità delle interpretazioni;
- stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti alla stessa eredità culturale da comunità diverse;
- sviluppare la conoscenza dell’eredità culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, attraverso la promozione della fiducia e della comprensione reciproca, in un’ottica di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
- integrare questi approcci in tutti gli aspetti dell’educazione e della formazione
Articolo 8 – Ambiente, eredità e qualità della vita
Le Parti si impegnano a utilizzare tutte le dimensioni dell’eredità culturale nell’ambiente culturale per:
- arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell’uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sull’eredità culturale e adottando strategie di mitigazione dei danni;
- promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
- rafforzare la coesione sociale promuovendo il senso di responsabilità condivisa nei confronti dei luoghi di vita delle popolazioni;
- promuovere l’obiettivo della qualità nelle modificazioni contemporanee dell’ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori
Articolo 9 – Uso sostenibile dell’eredità culturale
Al fine di rendere sostenibile l’eredità culturale, le Parti si impegnano a:
- promuovere il rispetto per l’integrità dell’eredità culturale, assicurando che le decisioni riguardo alle modifiche siano basate sulla comprensione dei valori culturali ad essa connessi;
- definire e promuovere principi per la gestione sostenibile e per incoraggiare la manutenzione;
- accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione dell’eredità culturale;
- promuovere l’uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalità basati sulla tradizione, ed esplorarne il potenziale per le applicazioni contemporanee;
- promuovere l’alta qualità degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le
Articolo 10 – Eredità culturale e attività economica
Per utilizzare pienamente il potenziale dell’eredità culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano a:
- accrescere la consapevolezza del potenziale economico dell’eredità culturale e utilizzarlo;
- considerare il carattere specifico e gli interessi dell’eredità culturale nel pianificare le politiche economiche; e
- accertarsi che queste politiche rispettino l’integrità dell’eredità culturale senza comprometterne i valori
Parte III: Responsabilità condivisa nei confronti dell’eredità culturale e partecipazione del pubblico
Articolo 11 – Organizzazione delle responsabilità pubbliche in materia di eredità culturale
Nella gestione dell’eredità culturale, le Parti si impegnano a:
- promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
- sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l’azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile;
- sviluppare metodi innovativi affinché le autorità pubbliche cooperino con altri attori;
- rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorità pubbliche;
- incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione dell’eredità ad agire nell’interesse
Articolo 12 – Accesso all’eredità culturale e partecipazione Democratica
Le Parti si impegnano a:
- incoraggiare ciascuno a partecipare:
- al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione dell’eredità culturale;
- alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunità e sulle sfide che l’eredità culturale rappresenta;
- prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunità patrimoniale all’eredità culturale in cui si identifica;
- riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato, sia come partner nelle attività, sia come portatori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per l’eredità culturale;
- promuovere azioni per migliorare l’accesso all’eredità culturale, in particolare per i giovani e le persone svantaggiate, al fine di aumentare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessità di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono
Articolo 13 – Eredità culturale e conoscenza
Le Parti si impegnano a:
- facilitare l’inserimento della dimensione dell’eredità culturale in tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda anche per altri ambiti di studio;
- rafforzare il collegamento fra la formazione nell’ambito dell’eredità culturale e la formazione professionale;
- incoraggiare la ricerca interdisciplinare sull’eredità culturale, sulle comunità di eredità, sull’ambiente e sulle loro interrelazioni;
- incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all’interno che fuori dal sistema educativo.
Articolo 14 – Eredità culturale e società dell’informazione
Le Parti si impegnano a sviluppare l’utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l’accesso all’eredità culturale e ai benefici che ne derivano:
- potenziando le iniziative che promuovano la qualità dei contenuti e si impegnano a tutelare la diversità linguistica e culturale nella società dell’informazione;
- favorendo standard internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione dell’eredità culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito dei beni culturali;
- adoperandosi per abbattere gli ostacoli che limitano l’accesso alle informazioni sull’eredità culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprietà intellettuale;
- riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi all’eredità culturale non dovrebbe pregiudicare la conservazione dell’eredità culturale
Parte IV: Controllo e cooperazione
Articolo 15 – Impegni delle Parti
Le Parti si impegnano:
- a sviluppare, attraverso il Consiglio d’Europa, un esercizio di monitoraggio sulla legislazione, le politiche e le pratiche riguardanti l’eredità culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
- a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte rispetta gli impegni derivanti dalla presente Convenzione.
Articolo 16 – Meccanismo di monitoraggio
- il Comitato dei Ministri, in conformità all’articolo 17 dello statuto del Consiglio d’Europa, nominerà un Comitato apposito o indicherà un Comitato già esistente al fine di monitorare l’applicazione della Convenzione, il quale sarà autorizzato a definire le modalità di svolgimento della sua missione;
- Il Comitato così designato dovrà:
- stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
- gestire il sistema informativo comune di cui all’articolo 15, mantenendo la supervisione sulle modalità di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o più Parti, su ogni domanda concernente l’interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
- su iniziativa di una o più Parti, intraprendere la valutazione di ogni aspetto dell’applicazione da parte loro della Convenzione;
- promuovere l’applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d’Europa;
- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attività.
Il Comitato può far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.
Articolo 17 – Cooperazione nei seguiti
Le Parti si impegnano a cooperare le une con le altre ed attraverso il Consiglio d’Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, e in particolare a promuovere il riconoscimento dell’eredità comune europea:
- mettendo in opera strategie di collaborazione, in risposta alle priorità identificate attraverso il processo di monitoraggio;
- promuovendo attività multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti di per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
- scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
- informando l’opinione pubblica sugli obiettivi e l’esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.
Parte V: Clausole finali
Articolo 18 – La firma e l’entrata in vigore
- questa Convenzione è aperta alla firma da parte degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
- essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dovranno essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- la presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni del paragrafo
- per ogni Stato firmatario che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 19 – Adesione
- Dopo l’entrata in vigore di questa Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d’Europa e l’Unione europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell’articolo 20.d dello statuto del Consiglio d’Europa all’unanimità dei rappresentanti degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei
- Per ogni Stato aderente, o per l’Unione Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di
Articolo 20 – Applicazione territoriale
- Ogni Stato può, al momento della firma o all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori in cui si applica la presente
- Ogni Stato, in qualsiasi data successiva, può, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione di questa Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Nei confronti di detto territorio, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del ricevimento di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
- Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data del ricevimento di tale notifica da parte del Segretario
Articolo 21 – Denuncia
- Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
- Tale denuncia diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi successivi alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 22 – Emendamenti
- Ogni Parte, ed il comitato di cui all’articolo 16, possono proporre emendamenti alla presente Convenzione.
- Ogni proposta di emendamento sarà notificata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la comunicherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alle altre Parti ed ad ogni Stato non membro e all’Unione europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo
- Il comitato esaminerà ogni emendamento proposto e presenterà il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti al comitato dei Ministri per l’approvazione. A seguito dell’approvazione del Comitato dei Ministri, in base alla maggioranza prevista dall’articolo 20 dello statuto del Consiglio d’Europa e con voto all’unanimità degli Stati Parti aventi diritto a sedere nel Comitato dei Ministri, il testo sarà spedito alle Parti per accettazione.
- Ogni emendamento entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo abbiano accettato, il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d’Europa abbia informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che la accetti in seguito, tale emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui detta Parte abbia informato il Segretario Generale della relativa
Articolo 23 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e all’Unione Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:
- ogni firma;
- il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformità con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
- ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 22, così come la relativa data in cui l’emendamento entrerà in vigore;
- qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente questa
In fede di che, i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato questa Convenzione.
Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa, nonché a ogni Stato o all’Unione europea invitati ad aderire alla presente Convenzione.
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Identities/default_en.asp www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/default_FR.asp www.ufficiostudi.beniculturali.it
EDIZIONE ITALIANA:
a cura del Ministero per i beni e le attività culturali -Segretariato generale
IN COLLABORAZIONE CON:
Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia Soprintendenza Archivistica del Veneto Con il contributo della Regione del Veneto
Situazione, per Stato, de: firma, ratifica, entrata in vigore al 30.06.2017
| Stato ALBANIA | Firma 17/10/2015 | Ratifica | Entrata in vigore |
| ARMENIA | 27/10/2005 | 22/08/2012 | 01/12/2012 |
| AUSTRIA | 05/06/2014 | 23/01/2015 | 01/05/2015 |
| BELGIO | 25/06/2012 | ||
| BOSNIA HERZEGOVINA | 15/10/2008 | 30/04/2009 | 01/06/2011 |
| CROAZIA | 27/10/2005 | 06/06/2007 | 01/06/2011 |
| FINLANDIA | 01/06/2017 | ||
| ITALIA | 27/02/2013 | ||
| LETTONIA | 27/10/2005 | 26/04/2006 | 01/06/2011 |
| LUSSEMBURGO | 31/01/2006 | 18/05/2011 | 01/09/2011 |
| MACEDONIA | 24/09/2010 | 08/07/2011 | 01/11/2011 |
| MOLDOVIA | 11/01/2008 | 01/12/2008 | 01/06/2011 |
| MONTENEGRO | 21/09/2007 | 11/03/2008 | 01/06/2011 |
| NORVEGIA | 27/10/2008 | 27/10/2008 | 01/06/2011 |
| PORTOGALLO | 27/10/2005 | 28/08/2009 | 01/06/2011 |
| SAN MARINO | 19/05/2006 | ||
| SERBIA | 21/09/2007 | 29/07/2010 | 01/06/2011 |
| SLOVACCHIA | 23/05/2012 | 16/08/2013 | 01/12/2013 |
| SLOVENIA | 19/01/2006 | 17/09/2008 | 01/06/2011 |
| UCRAINA | 31/10/2007 | 01/01/2014 | 01/05/2014 |
| UNGHERIA | 08/06/2012 | 27/11/2012 | 01/03/2013 |
1 Sottoscritta in Faro (Portogallo) il 27.10.2005 – entrata in vigore l’1.06.2011
2 Il termine cultural heritage e’ stato volutamente tradotto come eredità culturale, per evitare confusioni o sovrapposizioni con la definizione di patrimonio culturale di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.
3 Firmata dall’Italia il 27.02.2013 – non ratificata
Consiglio d’Europa – strategia del patrimonio culturale europeo per il 21 ° secolo
(CM/REC/2017/1278/7.1)
(Adottata dal Comitato dei Ministri il 22 febbraio 2017 alla riunione del 1278 dei Deputati dei Ministri)
SCOPO
La strategia del patrimonio culturale europeo per il XXI secolo persegue un approccio inclusivo e coinvolge non solo le
autorità pubbliche locali, regionali, nazionali ed europee, ma anche tutte le parti interessate del patrimonio, compresi i
professionisti, le organizzazioni non governative (internazionali), il volontariato e la società civile.
Promuove il buon governo basato sulla gestione partecipativa che coinvolge principalmente i livelli nazionale, regionale
e locale. Perché sono le autorità locali che hanno un rapporto diretto con il loro patrimonio e che lo gestiscono giorno per giorno. È pertanto a questo livello che i cittadini devono essere incoraggiati a svolgere un ruolo maggiore nell’attuazione di questa strategia, nel contesto dell’azione pubblica e in una più stretta cooperazione con il lavoro svolto dai professionisti e dagli enti pubblici interessati.
Full text (EN) on https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/strategy-21
Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)
Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell’Unione europea (2013/2007(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea,
– visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali,
– visto lo studio Euromosaic della Commissione europea che prende atto della scomparsa delle lingue europee perché i dispositivi attualmente in vigore non consentono di tutelarle,
– vista la Convenzione dell’Unesco del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che comprende le tradizioni e le espressioni orali, tra cui la lingua come vettore del patrimonio culturale immateriale,
– vista la Convenzione dell’Umesco, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
– visto l’Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell’Unesco,
– vista la risoluzione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa del 18 marzo 2010 intitolata «Lingue
minoritarie: un contributo per lo sviluppo regionale» (301/2010)(1)
– viste la relazione 12423/2010, la risoluzione 1769/2010 e la raccomandazione 1944/2010 del Consiglio d’Europa,
– vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo «Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune» (COM(2008)0566),
– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente(2) ,
– visto il parere del Comitato delle regioni sulla protezione e lo sviluppo delle minoranze linguistiche storiche nel quadro del trattato di Lisbona(3),
– vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo(4),
– vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa, del 5 novembre 1992,
– vista la dichiarazione universale sui diritti linguistici (1996),
– vista la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995),
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l’UNESCO e il Consiglio d’Europa(5), e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell’UE – in considerazione dell’allargamento e della pluralità culturale(6),
– vista la sua risoluzione, del 14 gennaio 2003, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea (7) , che fa riferimento alla diversità linguistica in Europa,
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune (8),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 settembre 2008, sui media comunitari in Europa (9),
– visto l’articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione (A7–0239/2013),
A. considerando che il trattato di Lisbona rafforza l’obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell’Unione europea in tutta la sua diversità;
B. considerando che la diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell’Unione europea, sancito dall’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: «L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica»;
C. considerando che gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini, il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l’esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell’Unione;
D. considerando che le lingue a rischio di estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali;
E. considerando che tutte le lingue d’Europa sono uguali in valore e dignità, che sono parte integrante delle sue culture e civiltà e che contribuiscono all’arricchimento dell’umanità;
F. considerando che le società multilingue ben coese che gestiscono la propria diversità linguistica in maniera democratica e sostenibile contribuiscono al pluralismo, sono più aperte e hanno migliori possibilità di contribuire alla ricchezza derivante dalla diversità linguistica;
G. considerando che ogni lingua, comprese quelle a rischio di estinzione, riflette un’esperienza storica, sociale e culturale, nonché un modo di pensare e di creare che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell’Unione europea e che sono la base della sua identità; che la diversità linguistica e la presenza di lingue a rischio di estinzione all’interno di un paese devono pertanto essere considerate una risorsa anziché un onere e devono essere quindi sostenute e promosse;
H. considerando che, secondo l’Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell’UNESCO, una lingua rischia di scomparire quando non soddisfa più uno o alcuni dei criteri scientifici di seguito riportati: trasmissione della lingua da una generazione all’altra; numero assoluto di parlanti; percentuale di parlanti sulla totalità della popolazione; utilizzo della lingua nei diversi ambiti pubblici e privati; reazione ai nuovi mezzi di comunicazione; esistenza di materiali di apprendimento e di insegnamento delle lingue; comportamenti e politiche linguistiche a livello governativo e istituzionale – uso e status ufficiali; atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della propria lingua; tipo e qualità della documentazione;
I. considerando che, conformemente alla Convenzione dell’UNESCO del 2005 sulla diversità culturale, gli Stati membri possono adottare misure appropriate a tutela delle attività, dei beni e dei servizi culturali, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati al fine di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel loro territorio, ma anche nel quadro degli accordi internazionali;
J. considerando che la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa, ratificata da 16 Stati membri dell’Unione, funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione e da strumento di tutela delle minoranze, due elementi specificati nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare per poter aderire all’UE;
K. considerando che, secondo l’UNESCO, esistono lingue in tutti i paesi europei, nei territori europei d’oltremare e nelle comunità nomadi dell’Unione, che sono trasmesse unicamente oralmente di generazione in generazione e che dovrebbero essere considerate a rischio di estinzione; che alcune delle lingue europee a rischio di estinzione parlate da comunità transfrontaliere beneficiano di livelli di protezione molto differenti a seconda dello Stato membro o della regione in cui si trovano i parlanti della lingua in questione;
L. considerando pertanto che in alcuni paesi e regioni esistono lingue minoritarie o regionali che sono a rischio di estinzione o che si stanno estinguendo, mentre in altri paesi limitrofi tali lingue sono ufficiali e maggioritarie;
M. considerando che la diversità linguistica e culturale europea fa parte, al pari della biodiversità naturale, del patrimonio vivente necessario per lo sviluppo sostenibile delle nostre società e che essa deve pertanto, in ragione di questa caratteristica, essere salvaguardata e protetta da ogni rischio di estinzione;
N. considerando che il rispetto della diversità linguistica contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la
comprensione reciproca, l’autostima e la larghezza di vedute, e che la diversità linguistica favorisce l’accesso alla cultura e contribuisce alla creatività e all’acquisizione di competenze interculturali, nonché promuove la cooperazione tra popoli e paesi;
O. considerando che l’articolo 167 del trattato di Lisbona afferma chiaramente che «l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali» e pertanto incoraggia le azioni volte non solo a preservare e a salvaguardare la ricchezza dell’Unione in quanto parte della sua diversità, ma anche a progredire nel rafforzare e promuovere tale patrimonio in aggiunta alle politiche degli Stati membri;
P. considerando che il concetto di diversità linguistica dell’Unione europea comprende sia le lingue ufficiali sia le lingue co-ufficiali, le lingue regionali e le lingue che non beneficiano di alcun riconoscimento ufficiale all’interno degli Stati membri;
Q. considerando che nella categoria di lingue a rischio di estinzione rientrano anche le lingue che sono a rischio di estinzione solo in un determinato territorio, dove il numero di parlanti nella comunità sta diminuendo in maniera significativa, e i casi in cui le statistiche di censimenti consecutivi mostrano un forte calo del numero di persone che parlano una lingua specifica;
R. considerando che le lingue ufficiali degli Stati membri possono essere anche lingue a rischio di estinzione in determinate aree dell’Unione;
S. considerando che, a causa dell’urgenza della situazione in cui si trovano, un’attenzione particolare deve essere accordata alle lingue a rischio di estinzione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, applicando misure politiche che combattano i pregiudizi esistenti contro le lingue in pericolo e adottando un approccio antiassimilazione a livello nazionale e europeo;
T. considerando che l’insegnamento nella lingua madre risulta il mezzo più efficace per apprendere;
U. considerando che se gli si garantisce l’insegnamento della lingua madre fin dalla nascita, e parallelamente gli si consente di apprendere una lingua ufficiale, i bambini hanno una predisposizione naturale al successivo apprendimento di altre lingue e che il pluralismo linguistico rappresenta un vantaggio per i giovani europei;
V. considerando che la minaccia per le lingue a rischio di estinzione in Europa può essere ridotta garantendo il principio secondo il quale nella gestione degli affari pubblici e nell’amministrazione della giustizia la lingua in questione è trattata in modo proporzionato sulla base della parità e nell’interesse della diversità;
W. considerando che la salvaguardia e la trasmissione di una lingua avvengono spesso attraverso i canali dell’istruzione informale e non formale e che in tale contesto è importante riconoscere il ruolo svolto dagli ambienti associativi e artistici, e dagli artisti;
X. considerando che la questione delle lingue a rischio di estinzione non riceve un’attenzione particolare sufficiente nell’ambito della politica del multilinguismo della Commissione; che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (2000-2007 e 2007-2013), gli aiuti europei destinati a tali lingue sono stati sensibilmente decurtati, il che ha contribuito ad aggravarne le difficoltà, e che occorre garantire che ciò non si ripeta nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);
1. invita l’Unione europea e gli Stati membri a mostrare maggiore sensibilità nei confronti della gravissima minaccia che molte lingue europee stanno affrontando e a impegnarsi strenuamente in una politica di salvaguardia e di promozione dell’eccezionale diversità del patrimonio linguistico e culturale dell’Unione, attuando politiche ambiziose e proattive di rilancio in seno alle comunità linguistiche interessate e destinando un bilancio sufficiente a tale scopo; raccomanda che tali politiche siano altresì volte a sviluppare una più ampia consapevolezza tra i cittadini dell’UE in merito alla ricchezza linguistica e culturale di tali comunità; incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d’azione per la promozione di lingue a rischio di estinzione sulla base di buone pratiche condivise già disponibili all’interno di numerose comunità linguistiche in Europa;
2. invita i governi degli Stati membri a condannare pratiche che, attraverso la discriminazione linguistica o l’assimilazione imposta o celata, sono state in passato, o sono attualmente, contrarie all’identità e all’utilizzo delle lingue delle comunità linguistiche a rischio di estinzione o delle loro istituzioni culturali;
3. invita tutti gli Stati membri che ancora non l’hanno fatto a ratificare e attuare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sottolinea che la Carta funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nonché da meccanismo di protezione delle minoranze specificato nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare ai fini dell’adesione all’UE;
4. invita gli Stati membri e la Commissione a rispettare i loro impegni assunti mediante l’adesione alla Convenzione dell’UNESCO del 2005 sulla diversità culturale per quanto concerne il rispetto e la promozione delle espressioni culturali sia nel loro territorio sia nel quadro degli accordi internazionali;
5. invita le autorità dell’Unione a introdurre il rispetto effettivo della diversità linguistica e in particolare la salvaguardia delle lingue europee più vulnerabili, come condizioni che tutti gli Stati che desiderino diventare membri dell’UE devono rispettare;
6. invita la Commissione e i governi e le autorità regionali degli Stati membri a predisporre programmi intesi a promuovere la tolleranza delle comunità etniche o linguistiche a rischio di estinzione, il rispetto dei loro valori linguistici e culturali nonché il rispetto di tali comunità nella società;
7. richiama l’attenzione dei governi e delle autorità regionali degli Stati membri sul fatto che la sopravvivenza di una lingua a rischio di estinzione è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità di parlanti e che, di conseguenza, ai fini della definizione di politiche di salvaguardia, occorre prendere in considerazione non solo aspetti culturali ed educativi ma anche la dimensione economica e quella sociale;
8. invita la Commissione a proporre misure politiche concrete per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione; invita altresì la Commissione e il Consiglio, nel quadro del mandato loro conferito dal trattato, ad adeguare le politiche dell’Unione europea e a stabilire programmi al fine di sostenere la preservazione delle lingue in pericolo e della diversità linguistica, mediante gli strumenti europei di sostegno finanziario per il periodo 2014-2020, tra cui: i programmi per la documentazione di queste lingue, come pure l’istruzione e la formazione, l’inclusione sociale, la gioventù e lo sport, la ricerca e lo sviluppo, il programma cultura e mezzi di comunicazione, i Fondi strutturali (Fondo di coesione, FESR, FSE, Cooperazione territoriale europea, FEASR) e tutti gli strumenti e le piattaforme di scambio concepiti per promuovere le nuove tecnologie, i media sociali e le piattaforme multimediali, includendo in questo settore il sostegno alla generazione di contenuti e di applicazioni; è del parere che tali strumenti debbano focalizzarsi sui programmi e sulle azioni in grado di dimostrare un’agenda costruttiva più ampia, sia a livello culturale sia economico, non limitata alla loro comunità e regione; invita la Commissione europea ad avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che devono affrontare i progetti relativi alle lingue in pericolo a causa delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate;
9. vista la non prorogabilità dell’intervento, chiede che il finanziamento alla salvaguardia delle lingue in pericolo sia facilmente accessibile e il più possibile chiaro affinché gli attori che ne vorranno beneficiare possano davvero e in tempi certi aiutare le lingue in pericolo;
10. ritiene che l’Unione europea debba sostenere e incoraggiare gli Stati membri ad adottare una politica linguistica che permetta l’acquisizione della lingua a rischio di estinzione, come lingua materna, fin dalla più tenera età; segnala che tale politica che promuove l’apprendimento di due lingue, o più lingue, beneficerebbe ai bambini e li aiuterebbe ad apprendere altre lingue, come è stato scientificamente dimostrato, incoraggiando al contempo la trasmissione intergenerazionale delle lingue, e darebbe ai parlanti delle lingue a rischio di estinzione un sostegno concreto per dare nuovo impulso alla trasmissione intergenerazionale laddove essa è in pericolo;
11. sostiene il rafforzamento dell’insegnamento delle lingue a rischio di estinzione con metodologie adeguate per gli studenti di tutte le età, ivi compreso l’insegnamento a distanza per lo sviluppo di un’autentica cittadinanza europea basata sul multiculturalismo e sul pluralismo linguistico;
12. prende atto dei programmi della Commissione in materia di multilinguismo; ritiene che i promotori di progetti debbano poter beneficiare delle opportunità che offrono e, rammentando che le comunità linguistiche in pericolo che lottano per salvaguardare una lingua a rischio di estinzione sono spesso gruppi di popolazione numericamente deboli, insiste affinché la Commissione non si opponga all’ammissibilità di programmi che li riguardino a causa del basso livello di impegno finanziario, del numero ridotto di beneficiari o dell’estensione limitata della zona interessata ma vi faciliti l’accesso, e faccia pubblicità a tali programmi, fornendo orientamenti sulla loro ammissibilità ai finanziamenti; esorta gli Stati membri a fungere da intermediari e sostenitori di questi piccoli gruppi e comunità linguistici in pericolo in modo che beneficino dei fondi europei, pur ricordando che i fondi dell’UE per la promozione della diversità linguistica non dovrebbero essere deviati dalla finalità prevista né indicati per sostenere azioni che utilizzano le lingue a rischio di estinzione come veicoli per la realizzazione di agende politiche più ampie;
13. ritiene che una politica di rilancio linguistico sia un’impresa di ampio respiro che necessita di fondarsi su una pianificazione di azioni diversificate e coordinate in settori diversi, in particolare l’istruzione (in riferimento alla quale l’istruzione prescolastica e primaria rappresentano una vera risorsa unitamente alla formazione dei genitori nella lingua stessa), l’amministrazione, i programmi sui mezzi di comunicazione (anche con la possibilità di istituire e sviluppare stazioni radiofoniche e televisive), le arti e di articolarsi in ogni forma della vita pubblica; ritiene che sia necessario sostenere l’elaborazione di tali programmi, gli scambi di buone pratiche tra comunità linguistiche e l’attuazione di procedure di valutazione;
14. ricorda l’importanza di proseguire gli sforzi volti a standardizzare le lingue prevalentemente orali;
15. invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno a studi e ricerca in materia di istruzione superiore con particolare enfasi sulle lingue a rischio di estinzione;
16. ritiene che le nuove tecnologie possano fungere da strumento per favorire la conoscenza, la diffusione, l’insegnamento e la preservazione delle lingue europee a rischio di estinzione;
17. sottolinea l’importanza della trasmissione delle lingue a rischio di estinzione di generazione in generazione in seno alle famiglie e dell’importanza della promozione dell’apprendimento di tali lingue all’interno di un particolare sistema d’istruzione, laddove necessario; incoraggia, a tal fine, gli Stati membri e le autorità regionali a elaborare politiche in materia d’istruzione e materiali didattici;
18. ritiene che, al fine di dare nuovo impulso alle lingue, sia ugualmente importante che le lingue diventate periferiche e il cui utilizzo è in gran parte confinato alla sfera familiare, debbano avere il diritto di essere utilizzate pubblicamente nella società;
19. invita la Commissione a operare in sinergia con le organizzazioni internazionali che hanno messo a punto programmi e iniziative per la protezione e la promozione delle lingue a rischio di estinzione, segnatamente l’UNESCO e il Consiglio d’Europa;
20. raccomanda agli Stati membri di monitorare lo sviluppo delle lingue più vulnerabili, coinvolgendo tanto le autorità statali quanto le autorità dei territori che dispongono di lingue proprie, ufficiali o non ufficiali;
21. ritiene che i mezzi di comunicazione, in particolare i nuovi mezzi di comunicazione, possano svolgere un importante ruolo nella salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione, in particolare per le generazioni future; sottolinea inoltre il fatto che le nuove tecnologie potrebbero essere anche utilizzate per il conseguimento di tali obiettivi;
22. esorta le autorità locali in particolare, dal momento che la morte dell’ultimo parlante di una lingua in genere segna l’estinzione di tale lingua, ad adottare misure di rilancio al fine di modificare tale situazione;
23. osserva che la digitalizzazione può essere un modo per prevenire la scomparsa delle lingue; esorta, pertanto, le autorità locali a raccogliere e pubblicare su Internet libri e registrazioni in tali lingue nonché tutte le altre manifestazioni di patrimonio linguistico;
24. suggerisce che le comunità linguistiche a rischio di estinzione devono essere autorizzate sia dalla comunità internazionale sia dagli Stati membri a riconoscere che l’uso e il mantenimento della propria lingua rappresentano una risorsa per la loro comunità e per l’Europa;
25. invita la Commissione a sostenere in modo continuo e attraverso i suoi diversi programmi le reti transnazionali e le iniziative e azioni di portata europea tese a promuovere le lingue a rischio di estinzione, e ribadisce la necessità di partecipare attivamente alla continuità dell’Atlante mondiale delle lingue in pericolo predisposto dall’UNESCO e di rafforzare un corpus omogeneo di indicatori che consenta di monitorare lo stato di ciascuna lingua e i risultati delle politiche attuate per evitarne l’estinzione;
26. invita la Commissione a proseguire le ricerche avviate con lo studio Euromosaic e a determinare esempi di proattività a livello nazionale che abbiano ridotto in modo significativo la minaccia di estinzione di alcune lingue europee; insiste affinché, onde sostenere gli scambi di conoscenze, di competenze e di buone prassi tra le diverse comunità linguistiche, le reti linguistiche europee intraprendano una valutazione delle politiche attuate negli Stati membri per salvaguardare, proteggere e promuovere le lingue in pericolo, in modo che la Commissione possa emettere le raccomandazioni pertinenti;
27. invita la Commissione a sostenere la ricerca sull’acquisizione e sul rilancio delle lingue a rischio di estinzione, nonché sui vantaggi cognitivi e sociali del bilinguismo e del multilinguismo dei cittadini europei;
28. invita gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a firmare e a ratificare la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995);
29. invita la Commissione a prevedere eventuali misure per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nell’Unione;
30. invita la Commissione a sostenere sia i progetti pilota che contribuiscono alla promozione dell’uso delle lingue in pericolo di estinzione sia i piani d’azione elaborati dalle singole comunità linguistiche stesse;
31. ritiene che l’Unione debba sostenere la diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi, in particolare con quelli che desiderano aderire all’Unione europea;
32. invita la Commissione a riflettere sull’attuazione di azioni specifiche a livello europeo per la salvaguardia, la protezione e la promozione delle lingue in pericolo;
33. ritiene che i programmi correlati alla promozione del multilinguismo siano essenziali per le strategie politiche dei paesi vicini/candidati e potenziali candidati dell’Unione europea;
34. ritiene che il sostegno della Commissione al rilancio linguistico debba prestare particolare attenzione alle iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione digitali, inclusi i media sociali, al fine di garantire che le generazioni più giovani si impegnino a favore delle lingue europee a rischio di estinzione;
35. ritiene che la Commissione debba prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza di lingue all’interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo;
36. attira l’attenzione su utili siti web che forniscono informazioni sui programmi dell’Unione europea per il finanziamento di progetti di promozione delle lingue a rischio di estinzione, ed esorta la Commissione a lanciare l’invito a presentare progetti per aggiornare tali siti web con i nuovi programmi per il periodo 2014-2020 e a fornire maggiori informazioni su questo tema, in particolare presso le comunità linguistiche interessate;
37. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli
Stati membri.
(1) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC
(2) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(3) GU C 259 del 2.9.2011, pag. 31.
(4) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.
(5) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.
(6) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.
(7) GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 167.
(8) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.
(9) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2013
Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell’Unione europea (2013/2007(INI))
Commissione per la cultura e l’istruzione
Relatore: François Alfonsi
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell’Unione europea
(2013/2007 (INI))
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2 e 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea,
– visti gli articoli 21, paragrafo 1, e 22 della Carta dei diritti fondamentali,
– visto lo studio Euromosaic della Commissione europea che prende atto della scomparsa delle lingue europee perché i dispositivi attualmente in vigore non consentono di tutelarle,
– vista la Convenzione dell’UNESCO del 17 ottobre 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, che comprende le tradizioni e le espressioni orali, tra cui la lingua come vettore del patrimonio culturale immateriale,
– vista la Convenzione dell’UNESCO, del 20 ottobre 2005, sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,
– visto l’Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell’UNESCO,
– vista la risoluzione del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa del 18 marzo 2010 intitolata “Lingue minoritarie: un contributo per lo sviluppo regionale” (301/2010)(1)
– viste la relazione 12423/2010, la risoluzione 1769/2010 e la raccomandazione 1944/2010 del Consiglio d’Europa,
– vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2008 dal titolo “Il multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune” (COM(2008)0566),
– vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente(2),
– visto il parere del Comitato delle regioni sulla protezione e lo sviluppo delle minoranze linguistiche storiche nel quadro del trattato di Lisbona(3),
– vista la risoluzione del Consiglio del 21 novembre 2008 relativa a una strategia europea per il multilinguismo(4),
– vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa, del 5 novembre 1992,
– vista la dichiarazione universale sui diritti linguistici (1996),
– vista la convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995),
– vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2004 sul mantenimento e sulla promozione della diversità culturale: il ruolo delle regioni europee e delle organizzazioni internazionali quali l’UNESCO e il Consiglio d’Europa(5), e la sua risoluzione del 4 settembre 2003 sulle raccomandazioni alla Commissione sulle lingue europee regionali e meno diffuse – le lingue delle minoranze nell’UE – in considerazione dell’allargamento e della pluralità culturale(6),
– vista la sua risoluzione, del 14 gennaio 2003, sul ruolo dei poteri regionali e locali nella costruzione europea(7), che fa riferimento alla diversità linguistica in Europa,
– vista la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sul multilinguismo: una risorsa per l’Europa e un impegno comune(8),
– vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 25 settembre 2008, sui media comunitari in Europa(9),
– visto l’articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per la cultura e l’istruzione (A7–0239/2013),
A. considerando che il trattato di Lisbona rafforza l’obiettivo della salvaguardia e della promozione del patrimonio culturale e linguistico dell’Unione europea in tutta la sua diversità;
B. considerando che la diversità linguistica e culturale è uno dei principi fondamentali dell’Unione europea, sancito dall’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali: “L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica”;
C. considerando che gli articoli 21 e 22 della Carta dei diritti fondamentali riconoscono la diversità linguistica come un diritto dei cittadini, il che significa che qualsiasi tentativo volto a instaurare l’esclusività di una lingua costituisce una restrizione e una violazione dei valori fondamentali dell’Unione;
D. considerando che le lingue a rischio di estinzione devono essere concepite come parte del patrimonio culturale europeo e non come veicolo per le aspirazioni politiche, etniche o territoriali;
E. considerando che tutte le lingue d’Europa sono uguali in valore e dignità, che sono parte integrante delle sue culture e civiltà e che contribuiscono all’arricchimento dell’umanità;
F. considerando che le società multilingue ben coese che gestiscono la propria diversità linguistica in maniera democratica e sostenibile contribuiscono al pluralismo, sono più aperte e hanno migliori possibilità di contribuire alla ricchezza derivante dalla diversità linguistica;
G. considerando che ogni lingua, comprese quelle a rischio di estinzione, riflette un’esperienza storica, sociale e culturale, nonché un modo di pensare e di creare che contribuiscono alla ricchezza e alla diversità dell’Unione europea e che sono la base della sua identità; che la diversità linguistica e la presenza di lingue a rischio di estinzione all’interno di un paese devono pertanto essere considerate una risorsa anziché un onere e devono essere quindi sostenute e promosse;
H. considerando che, secondo l’Atlante mondiale delle lingue in pericolo dell’UNESCO, una lingua rischia di scomparire quando non soddisfa più uno o alcuni dei criteri scientifici di seguito riportati: trasmissione della lingua da una generazione all’altra; numero assoluto di parlanti; percentuale di parlanti sulla totalità della popolazione; utilizzo della lingua nei diversi ambiti pubblici e privati; reazione ai nuovi mezzi di comunicazione; esistenza di materiali di apprendimento e di insegnamento delle lingue; comportamenti e politiche linguistiche a livello governativo e istituzionale – uso e status ufficiali; atteggiamento dei membri della comunità nei confronti della propria lingua; tipo e qualità della documentazione;
I. considerando che, conformemente alla Convenzione dell’UNESCO del 2005 sulla diversità culturale, gli Stati membri possono adottare misure appropriate a tutela delle attività, dei beni e dei servizi culturali, comprese le misure concernenti la lingua usata in relazione alle attività, ai beni e ai servizi citati al fine di promuovere la diversità delle espressioni culturali nel loro territorio, ma anche nel quadro degli accordi internazionali;
J. considerando che la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa, ratificata da 16 Stati membri dell’Unione, funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione e da strumento di tutela delle minoranze, due elementi specificati nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare per poter aderire all’UE;
K. considerando che, secondo l’UNESCO, esistono lingue in tutti i paesi europei, nei territori europei d’oltremare e nelle comunità nomadi dell’Unione, che sono trasmesse unicamente oralmente di generazione in generazione e che dovrebbero essere considerate a rischio di estinzione; che alcune delle lingue europee a rischio di estinzione parlate da comunità transfrontaliere beneficiano di livelli di protezione molto differenti a seconda dello Stato membro o della regione in cui si trovano i parlanti della lingua in questione;
L. considerando pertanto che in alcuni paesi e regioni esistono lingue minoritarie o regionali che sono a rischio di estinzione o che si stanno estinguendo, mentre in altri paesi limitrofi tali lingue sono ufficiali e maggioritarie;
M. considerando che la diversità linguistica e culturale europea fa parte, al pari della biodiversità naturale, del patrimonio vivente necessario per lo sviluppo sostenibile delle nostre società e che essa deve pertanto, in ragione di questa caratteristica, essere salvaguardata e protetta da ogni rischio di estinzione;
N. considerando che il rispetto della diversità linguistica contribuisce positivamente alla coesione sociale rafforzando la comprensione reciproca, l’autostima e la larghezza di vedute, e che la diversità linguistica favorisce l’accesso alla cultura e contribuisce alla creatività e all’acquisizione di competenze interculturali, nonché promuove la cooperazione tra popoli e paesi;
O. considerando che l’articolo 167 del trattato di Lisbona afferma chiaramente che “l’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali” e pertanto incoraggia le azioni volte non solo a preservare e a salvaguardare la ricchezza dell’Unione in quanto parte della sua diversità, ma anche a progredire nel rafforzare e promuovere tale patrimonio in aggiunta alle politiche degli Stati membri;
P. considerando che il concetto di diversità linguistica dell’Unione europea comprende sia le lingue ufficiali sia le lingue co-ufficiali, le lingue regionali e le lingue che non beneficiano di alcun riconoscimento ufficiale all’interno degli Stati membri;
Q. considerando che nella categoria di lingue a rischio di estinzione rientrano anche le lingue che sono a rischio di estinzione solo in un determinato territorio, dove il numero di parlanti nella comunità sta diminuendo in maniera significativa, e i casi in cui le statistiche di censimenti consecutivi mostrano un forte calo del numero di persone che parlano una lingua specifica;
R. considerando che le lingue ufficiali degli Stati membri possono essere anche lingue a rischio di estinzione in determinate aree dell’Unione;
S. considerando che, a causa dell’urgenza della situazione in cui si trovano, un’attenzione particolare deve essere accordata alle lingue a rischio di estinzione, riconoscendo il multiculturalismo e il multilinguismo, applicando misure politiche che combattano i pregiudizi esistenti contro le lingue in pericolo e adottando un approccio antiassimilazione a livello nazionale e europeo;
T. considerando che l’insegnamento nella lingua madre risulta il mezzo più efficace per apprendere;
U. considerando che se gli si garantisce l’insegnamento della lingua madre fin dalla nascita, e parallelamente gli si consente di apprendere una lingua ufficiale, i bambini hanno una predisposizione naturale al successivo apprendimento di altre lingue e che il pluralismo linguistico rappresenta un vantaggio per i giovani europei;
V. considerando che la minaccia per le lingue a rischio di estinzione in Europa può essere ridotta garantendo il principio secondo il quale nella gestione degli affari pubblici e nell’amministrazione della giustizia la lingua in questione è trattata in modo proporzionato sulla base della parità e nell’interesse della diversità;
W. considerando che la salvaguardia e la trasmissione di una lingua avvengono spesso attraverso i canali dell’istruzione informale e non formale e che in tale contesto è importante riconoscere il ruolo svolto dagli ambienti associativi e artistici, e dagli artisti;
X. considerando che la questione delle lingue a rischio di estinzione non riceve un’attenzione particolare sufficiente nell’ambito della politica del multilinguismo della Commissione; che negli ultimi due quadri finanziari pluriennali (2000-2007 e 2007-2013), gli aiuti europei destinati a tali lingue sono stati sensibilmente decurtati, il che ha contribuito ad aggravarne le difficoltà, e che occorre garantire che ciò non si ripeta nel prossimo quadro finanziario pluriennale (2014-2020);
- invita l’Unione europea e gli Stati membri a mostrare maggiore sensibilità nei confronti della gravissima minaccia che molte lingue europee stanno affrontando e a impegnarsi strenuamente in una politica di salvaguardia e di promozione dell’eccezionale diversità del patrimonio linguistico e culturale dell’Unione, attuando politiche ambiziose e proattive di rilancio in seno alle comunità linguistiche interessate e destinando un bilancio sufficiente a tale scopo; raccomanda che tali politiche siano altresì volte a sviluppare una più ampia consapevolezza tra i cittadini dell’UE in merito alla ricchezza linguistica e culturale di tali comunità; incoraggia gli Stati membri a elaborare piani d’azione per la promozione di lingue a rischio di estinzione sulla base di buone pratiche condivise già disponibili all’interno di numerose comunità linguistiche in Europa;
- invita i governi degli Stati membri a condannare pratiche che, attraverso la discriminazione linguistica o l’assimilazione imposta o celata, sono state in passato, o sono attualmente, contrarie all’identità e all’utilizzo delle lingue delle comunità linguistiche a rischio di estinzione o delle loro istituzioni culturali;
- invita tutti gli Stati membri che ancora non l’hanno fatto a ratificare e attuare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie; sottolinea che la Carta funge da riferimento per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nonché da meccanismo di protezione delle minoranze specificato nei criteri di Copenaghen che gli Stati devono soddisfare ai fini dell’adesione all’UE;
- invita gli Stati membri e la Commissione a rispettare i loro impegni assunti mediante l’adesione alla Convenzione dell’UNESCO del 2005 sulla diversità culturale per quanto concerne il rispetto e la promozione delle espressioni culturali sia nel loro territorio sia nel quadro degli accordi internazionali;
- invita le autorità dell’Unione a introdurre il rispetto effettivo della diversità linguistica e in particolare la salvaguardia delle lingue europee più vulnerabili, come condizioni che tutti gli Stati che desiderino diventare membri dell’UE devono rispettare;
- invita la Commissione e i governi e le autorità regionali degli Stati membri a predisporre programmi intesi a promuovere la tolleranza delle comunità etniche o linguistiche a rischio di estinzione, il rispetto dei loro valori linguistici e culturali nonché il rispetto di tali comunità nella società;
- richiama l’attenzione dei governi e delle autorità regionali degli Stati membri sul fatto che la sopravvivenza di una lingua a rischio di estinzione è fondamentale per la sopravvivenza e lo sviluppo della comunità di parlanti e che, di conseguenza, ai fini della definizione di politiche di salvaguardia, occorre prendere in considerazione non solo aspetti culturali ed educativi ma anche la dimensione economica e quella sociale;
- invita la Commissione a proporre misure politiche concrete per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione; invita altresì la Commissione e il Consiglio, nel quadro del mandato loro conferito dal trattato, ad adeguare le politiche dell’Unione europea e a stabilire programmi al fine di sostenere la preservazione delle lingue in pericolo e della diversità linguistica, mediante gli strumenti europei di sostegno finanziario per il periodo 2014-2020, tra cui: i programmi per la documentazione di queste lingue, come pure l’istruzione e la formazione, l’inclusione sociale, la gioventù e lo sport, la ricerca e lo sviluppo, il programma cultura e mezzi di comunicazione, i Fondi strutturali (Fondo di coesione, FESR, FSE, Cooperazione territoriale europea, FEASR) e tutti gli strumenti e le piattaforme di scambio concepiti per promuovere le nuove tecnologie, i media sociali e le piattaforme multimediali, includendo in questo settore il sostegno alla generazione di contenuti e di applicazioni; è del parere che tali strumenti debbano focalizzarsi sui programmi e sulle azioni in grado di dimostrare un’agenda costruttiva più ampia, sia a livello culturale sia economico, non limitata alla loro comunità e regione; invita la Commissione europea ad avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che devono affrontare i progetti relativi alle lingue in pericolo a causa delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate;
- vista la non prorogabilità dell’intervento, chiede che il finanziamento alla salvaguardia delle lingue in pericolo sia facilmente accessibile e il più possibile chiaro affinché gli attori che ne vorranno beneficiare possano davvero e in tempi certi aiutare le lingue in pericolo;
- ritiene che l’Unione europea debba sostenere e incoraggiare gli Stati membri ad adottare una politica linguistica che permetta l’acquisizione della lingua a rischio di estinzione, come lingua materna, fin dalla più tenera età; segnala che tale politica che promuove l’apprendimento di due lingue, o più lingue, beneficerebbe ai bambini e li aiuterebbe ad apprendere altre lingue, come è stato scientificamente dimostrato, incoraggiando al contempo la trasmissione intergenerazionale delle lingue, e darebbe ai parlanti delle lingue a rischio di estinzione un sostegno concreto per dare nuovo impulso alla trasmissione intergenerazionale laddove essa è in pericolo;
- sostiene il rafforzamento dell’insegnamento delle lingue a rischio di estinzione con metodologie adeguate per gli studenti di tutte le età, ivi compreso l’insegnamento a distanza per lo sviluppo di un’autentica cittadinanza europea basata sul multiculturalismo e sul pluralismo linguistico;
- prende atto dei programmi della Commissione in materia di multilinguismo; ritiene che i promotori di progetti debbano poter beneficiare delle opportunità che offrono e, rammentando che le comunità linguistiche in pericolo che lottano per salvaguardare una lingua a rischio di estinzione sono spesso gruppi di popolazione numericamente deboli, insiste affinché la Commissione non si opponga all’ammissibilità di programmi che li riguardino a causa del basso livello di impegno finanziario, del numero ridotto di beneficiari o dell’estensione limitata della zona interessata ma vi faciliti l’accesso, e faccia pubblicità a tali programmi, fornendo orientamenti sulla loro ammissibilità ai finanziamenti; esorta gli Stati membri a fungere da intermediari e sostenitori di questi piccoli gruppi e comunità linguistici in pericolo in modo che beneficino dei fondi europei, pur ricordando che i fondi dell’UE per la promozione della diversità linguistica non dovrebbero essere deviati dalla finalità prevista né indicati per sostenere azioni che utilizzano le lingue a rischio di estinzione come veicoli per la realizzazione di agende politiche più ampie;
- ritiene che una politica di rilancio linguistico sia un’impresa di ampio respiro che necessita di fondarsi su una pianificazione di azioni diversificate e coordinate in settori diversi, in particolare l’istruzione (in riferimento alla quale l’istruzione prescolastica e primaria rappresentano una vera risorsa unitamente alla formazione dei genitori nella lingua stessa), l’amministrazione, i programmi sui mezzi di comunicazione (anche con la possibilità di istituire e sviluppare stazioni radiofoniche e televisive), le arti e di articolarsi in ogni forma della vita pubblica; ritiene che sia necessario sostenere l’elaborazione di tali programmi, gli scambi di buone pratiche tra comunità linguistiche e l’attuazione di procedure di valutazione;
- ricorda l’importanza di proseguire gli sforzi volti a standardizzare le lingue prevalentemente orali;
- invita gli Stati membri a prestare maggiore attenzione e sostegno a studi e ricerca in materia di istruzione superiore con particolare enfasi sulle lingue a rischio di estinzione;
- ritiene che le nuove tecnologie possano fungere da strumento per favorire la conoscenza, la diffusione, l’insegnamento e la preservazione delle lingue europee a rischio di estinzione;
- sottolinea l’importanza della trasmissione delle lingue a rischio di estinzione di generazione in generazione in seno alle famiglie e dell’importanza della promozione dell’apprendimento di tali lingue all’interno di un particolare sistema d’istruzione, laddove necessario; incoraggia, a tal fine, gli Stati membri e le autorità regionali a elaborare politiche in materia d’istruzione e materiali didattici;
- ritiene che, al fine di dare nuovo impulso alle lingue, sia ugualmente importante che le lingue diventate periferiche e il cui utilizzo è in gran parte confinato alla sfera familiare, debbano avere il diritto di essere utilizzate pubblicamente nella società;
- invita la Commissione a operare in sinergia con le organizzazioni internazionali che hanno messo a punto programmi e iniziative per la protezione e la promozione delle lingue a rischio di estinzione, segnatamente l’UNESCO e il Consiglio d’Europa;
- raccomanda agli Stati membri di monitorare lo sviluppo delle lingue più vulnerabili, coinvolgendo tanto le autorità statali quanto le autorità dei territori che dispongono di lingue proprie, ufficiali o non ufficiali;
- ritiene che i mezzi di comunicazione, in particolare i nuovi mezzi di comunicazione, possano svolgere un importante ruolo nella salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione, in particolare per le generazioni future; sottolinea inoltre il fatto che le nuove tecnologie potrebbero essere anche utilizzate per il conseguimento di tali obiettivi;
- esorta le autorità locali in particolare, dal momento che la morte dell’ultimo parlante di una lingua in genere segna l’estinzione di tale lingua, ad adottare misure di rilancio al fine di modificare tale situazione;
- osserva che la digitalizzazione può essere un modo per prevenire la scomparsa delle lingue; esorta, pertanto, le autorità locali a raccogliere e pubblicare su Internet libri e registrazioni in tali lingue nonché tutte le altre manifestazioni di patrimonio linguistico;
- suggerisce che le comunità linguistiche a rischio di estinzione devono essere autorizzate sia dalla comunità internazionale sia dagli Stati membri a riconoscere che l’uso e il mantenimento della propria lingua rappresentano una risorsa per la loro comunità e per l’Europa;
- invita la Commissione a sostenere in modo continuo e attraverso i suoi diversi programmi le reti transnazionali e le iniziative e azioni di portata europea tese a promuovere le lingue a rischio di estinzione, e ribadisce la necessità di partecipare attivamente alla continuità dell’Atlante mondiale delle lingue in pericolo predisposto dall’UNESCO e di rafforzare un corpus omogeneo di indicatori che consenta di monitorare lo stato di ciascuna lingua e i risultati delle politiche attuate per evitarne l’estinzione;
- invita la Commissione a proseguire le ricerche avviate con lo studio Euromosaic e a determinare esempi di proattività a livello nazionale che abbiano ridotto in modo significativo la minaccia di estinzione di alcune lingue europee; insiste affinché, onde sostenere gli scambi di conoscenze, di competenze e di buone prassi tra le diverse comunità linguistiche, le reti linguistiche europee intraprendano una valutazione delle politiche attuate negli Stati membri per salvaguardare, proteggere e promuovere le lingue in pericolo, in modo che la Commissione possa emettere le raccomandazioni pertinenti;
- invita la Commissione a sostenere la ricerca sull’acquisizione e sul rilancio delle lingue a rischio di estinzione, nonché sui vantaggi cognitivi e sociali del bilinguismo e del multilinguismo dei cittadini europei;
- invita gli Stati membri che ancora non lo abbiano fatto a firmare e a ratificare la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie (1992) e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995);
- invita la Commissione a prevedere eventuali misure per la salvaguardia delle lingue a rischio di estinzione nell’Unione;
- invita la Commissione a sostenere sia i progetti pilota che contribuiscono alla promozione dell’uso delle lingue in pericolo di estinzione sia i piani d’azione elaborati dalle singole comunità linguistiche stesse;
- ritiene che l’Unione debba sostenere la diversità linguistica nelle sue relazioni con i paesi terzi, in particolare con quelli che desiderano aderire all’Unione europea;
- invita la Commissione a riflettere sull’attuazione di azioni specifiche a livello europeo per la salvaguardia, la protezione e la promozione delle lingue in pericolo;
- ritiene che i programmi correlati alla promozione del multilinguismo siano essenziali per le strategie politiche dei paesi vicini/candidati e potenziali candidati dell’Unione europea;
- ritiene che il sostegno della Commissione al rilancio linguistico debba prestare particolare attenzione alle iniziative nel settore dei mezzi di comunicazione digitali, inclusi i media sociali, al fine di garantire che le generazioni più giovani si impegnino a favore delle lingue europee a rischio di estinzione;
- ritiene che la Commissione debba prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza di lingue all’interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo;
- attira l’attenzione su utili siti web che forniscono informazioni sui programmi dell’Unione europea per il finanziamento di progetti di promozione delle lingue a rischio di estinzione, ed esorta la Commissione a lanciare l’invito a presentare progetti per aggiornare tali siti web con i nuovi programmi per il periodo 2014-2020 e a fornire maggiori informazioni su questo tema, in particolare presso le comunità linguistiche interessate;
- incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
(1) https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1671947&Site=DC
(2) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 10.
(3) GU C 259 del 2.9.2011, pag. 31.
(4) GU C 320 del 16.12.2008, pag. 1.
(5) GU C 92 E del 16.4.2004, pag. 322.
(6) GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 374.
(7) GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 167.
(8) GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 59.
(9) GU C 8 E del 14.1.2010, pag. 75.
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione | 18.6.2013 | |||
Esito della votazione finale |
+: 30 –: 0 0: 0 | |||
Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver | |||
Supplenti presenti al momento della votazione finale |
François Alfonsi, Liam Aylward, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Kay Swinburne, Inês Cristina Zuber | |||
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Vasilica Viorica Dăncilă | |||
Carta europea per le lingue regionali o minoritarie
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,
considerato che il Consiglio d’Europa ha lo scopo di attuare un’unione più stretta fra i Membri per tutelare e promuovere gli ideali e i principi che sono loro comune patrimonio,
considerato che la protezione delle lingue regionali o minoritarie storiche dell’Europa, alcune delle quali rischiano di scomparire col passare del tempo, contribuisce a conservare e a sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturali dell’Europa,
considerato che il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto imprescrittibile, conformemente ai principi contenuti nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite e conformemente allo spirito della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa,
tenuto conto del lavoro effettuato nell’ambito della CSCE, segnatamente dell’Atto finale di Helsinki del 1975 e del documento della riunione di Copenhagen del 1990,
sottolineato il valore dell’interculturalità e del plurilinguismo e considerato che il promovimento delle lingue regionali o minoritarie non dovrebbe avvenire a scapito delle lingue ufficiali e della necessità di apprenderle,
coscienti del fatto che la tutela e il promovimento delle lingue regionali o minoritarie nei diversi Paesi e regioni d’Europa contribuiscano in modo considerevole a costruire un’Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale, nell’ambito della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale,
tenuto conto delle condizioni specifiche e delle tradizioni storiche proprie di ogni regione dei Paesi d’Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Parte I – posizioni generali
Articolo 1 – Definizioni
Ai sensi della presente Carta:
a) per «lingue regionali o minoritarie» si intendono le lingue:
i) usate tradizionalmente sul territorio di uno Stato dai cittadini di detto Stato che formano un gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato; e
ii) diverse dalla(e) lingua(e) ufficiale(i) di detto Stato;
questa espressione non include né i dialetti della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato né le lingue dei migranti;
b) per «territorio in cui è usata una lingua regionale o minoritaria» si intende l’area geografica nella quale tale lingua è l’espressione di un numero di persone tale da giustificare l’adozione di differenti misure di protezione e di promovimento previste dalla presente Carta;
c) per «lingue non territoriali» si intendono le lingue usate da alcuni cittadini dello Stato che differiscono dalla(e) lingua(e) usata(e) dal resto della popolazione di detto Stato ma che, sebbene siano usate tradizionalmente sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate a un’area geografica particolare di quest’ultimo.
Articolo 2 – Impegni
1. Ogni Parte si impegna ad applicare le disposizioni della parte II a tutte le lingue regionali o minoritarie usate sul proprio territorio relative alle definizioni dell’articolo 1.
2. Per quanto concerne qualsiasi lingua indicata al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione, conformemente all’articolo 3, ogni Parte si impegna ad applicare almeno trentacinque paragrafi o capoversi scelti fra le disposizioni della parte III della presente Carta, di cui almeno tre scelti in ciascuno degli articoli 8 e 12 e uno in ciascuno degli articoli 9, 10, 11 e 13.
Articolo 3 – Modalità
1. Ogni Stato contraente deve specificare nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ogni lingua regionale o minoritaria oppure ogni lingua ufficiale meno diffusa in tutto o parte del suo territorio, cui si applicano i paragrafi scelti conformemente all’articolo 2 paragrafo 2.
2. Ogni Parte può notificare al Segretario Generale in qualsiasi momento successivo che accetta gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ogni altro paragrafo della Carta, che non era stato specificato nel proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che applicherà il paragrafo 1 del presente articolo ad altre lingue regionali o minoritarie o ad altre lingue ufficiali meno diffuse in tutto o parte del suo territorio.
3. Gli impegni previsti nel paragrafo precedente sono considerati parte integrante della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione e hanno gli stessi effetti a decorrere dalla data della loro notifica.
Articolo 4 – Statuti attuali di protezione
1. Nessuna disposizione della presente Carta può essere interpretata quale limite o deroga ai diritti garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
2. Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le disposizioni più favorevoli che disciplinano la situazione delle lingue regionali o minoritarie o lo statuto giuridico delle persone appartenenti a minoranze, che esistono già in una Parte o sono previste da relativi accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
Articolo 5 – Obblighi esistenti
Nella presente Carta nulla può implicare il diritto di intraprendere un’attività qualunque o di compiere un’azione qualunque contrarie agli scopi della Carta delle Nazioni Unite o ad altri obblighi sanciti dal diritto internazionale, compreso il principio della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati.
Articolo 6 – Informazione
Le Parti si impegnano a vegliare affinché le autorità, le organizzazioni e le persone interessate siano informate dei diritti e dei doveri stabiliti dalla presente Carta.
Parte II – Obiettivi e principi perseguiti conformemente all’articolo 2 paragrafo 1
Articolo 7 – Obiettivi e principi
1. In materia di lingue regionali o minoritarie, nei territori in cui tali lingue sono usate e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti fondano la loro politica, la loro legislazione e la loro pratica sugli obiettivi e principi seguenti:
a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie quale espressione della ricchezza culturale;
b) il rispetto dell’area geografica di ogni lingua regionale o minoritaria, facendo in modo che le divisioni amministrative già esistenti o nuove non ostacolino il promovimento di tale lingua regionale o minoritaria;
c) la necessità di un’azione risoluta per promuovere le lingue regionali o minoritarie al fine di salvaguardarle;
d) la facilitazione e/o l’incoraggiamento all’uso orale o scritto delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica e privata;
e) il mantenimento e lo sviluppo di relazioni, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, fra i gruppi che usano una lingua regionale o minoritaria e altri gruppi dello stesso Stato che parlano una lingua usata in una forma identica o simile, come pure l’instaurarsi di relazioni culturali con altri gruppi dello Stato che usano lingue diverse;
f) la messa a disposizione di forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali o minoritarie a tutti gli stadi appropriati;
g) la messa a disposizione di mezzi che consentono ai non parlanti di una lingua regionale o minoritaria, che abitano nell’area in cui tale lingua è usata, di apprenderla se essi lo desiderano;
h) il promovimento degli studi e della ricerca sulle lingue regionali o minoritarie nelle università o negli istituti equivalenti;
i) il promovimento delle forme appropriate di scambi sopranazionali, negli ambiti contemplati dalla presente Carta, per le lingue regionali o minoritarie usate in una forma identica o simile in due o più Stati.
2. Le Parti si impegnano a eliminare, se non l’hanno ancora fatto, qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza ingiustificate che concernono l’uso di una lingua regionale o minoritaria e hanno lo scopo di dissuadere o di minacciare il mantenimento o lo sviluppo di quest’ultima. L’adozione di misure speciali a favore delle lingue regionali o minoritarie, destinate a promuovere l’uguaglianza fra i parlanti di tali lingue e il resto della popolazione o miranti a considerare le loro situazioni particolari, non è ritenuta un atto discriminatorio nei confronti dei parlanti delle lingue più diffuse.
3. Le Parti si impegnano a promuovere, mediante misure appropriate, la comprensione reciproca fra tutti i gruppi linguistici del Paese, in particolare facendo in modo che il rispetto, la comprensione e la tolleranza nei confronti delle lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi dell’educazione e della formazione impartite nel Paese, e a esortare i mezzi di comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.
4. Definendo la loro politica nei confronti delle lingue regionali o minoritarie, le Parti si impegnano a considerare i bisogni e i desideri espressi dai gruppi che usano tali lingue. Esse sono esortate a istituire, se del caso, organi incaricati di consigliare le autorità in merito a tutte le questioni inerenti alle lingue regionali o minoritarie.
5. Le Parti si impegnano ad applicare, mutatis mutandis, alle lingue non territoriali i principi enunciati ai paragrafi 1–4 succitati. Tuttavia per tali lingue la natura e la portata delle misure da adottare per rendere effettiva la presente Carta saranno determinate in modo flessibile, tenendo conto dei bisogni e dei desideri e rispettando le tradizioni e le caratteristiche dei gruppi che usano le lingue in questione.
Parte III – Misure a favore dell’uso delle lingue regionali o minoritarie nella vita pubblica, da adottare conformemente agli impegni sottoscritti in virtù dell’articolo 2 paragrafo 2
Articolo 8 – Insegnamento
1. In materia di insegnamento, le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale queste lingue sono usate, secondo la realtà di ciascuna lingua e senza pregiudicare l’insegnamento della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato:
a) i) a garantire l’educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
ii) a garantire una parte notevole dell’educazione prescolastica nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
iii) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i e ii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente; oppure
iv) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell’ambito dell’educazione prescolastica, a favorire e/o promuovere l’applicazione delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati;
b) i) a garantire l’insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
ii) a garantire una parte notevole dell’insegnamento primario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
iii) a prevedere, nell’ambito dell’educazione primaria, che l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione sia parte integrante del curriculum; oppure
iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi le cui famiglie lo desiderano e il cui numero è ritenuto sufficiente;
c) i) a garantire l’insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
ii) a garantire una parte notevole dell’insegnamento secondario nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
iii) a prevedere, nell’ambito dell’educazione secondaria, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie quale parte integrante del curriculum; oppure
iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
d) i) a garantire l’insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
ii) a garantire una parte notevole dell’insegnamento tecnico e professionale nelle lingue regionali o minoritarie in questione; oppure
iii) a prevedere, nell’ambito dell’educazione tecnica e professionale, l’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie in questione quale parte integrante del curriculum; oppure
iv) ad applicare una delle misure di cui ai capoversi i–iii succitati almeno agli allievi che lo desiderano – o, se del caso, le cui famiglie lo auspicano – in numero ritenuto sufficiente;
e) i) a prevedere l’insegnamento universitario e altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii) a prevedere lo studio di tali lingue quali discipline dell’insegnamento universitario e superiore; oppure
iii) qualora i capoversi i e ii non possano essere applicati, dato il ruolo dello Stato nei confronti degli istituti di insegnamento superiore, a promuovere e/o autorizzare l’istituzione di un insegnamento universitario o di altre forme di insegnamento superiore nelle lingue regionali o minoritarie oppure di mezzi che consentano di studiare tali lingue all’università o in altri istituti di insegnamento superiore;
f) i) ad adottare disposizioni affinché i corsi di educazione per gli adulti o i corsi di educazione permanente siano impartiti interamente o parzialmente nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii) a proporre tali lingue quali discipline dell’educazione per gli adulti e dell’educazione permanente; oppure
iii) se i poteri pubblici non sono direttamente competenti nell’ambito dell’educazione degli adulti, a favorire e/o promuovere l’insegnamento di tali lingue nell’ambito dell’educazione degli adulti e dell’educazione permanente;
g) ad adottare disposizioni per garantire l’insegnamento della storia e della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l’espressione;
h) a garantire la formazione iniziale e permanente degli insegnanti necessaria all’applicazione dei paragrafi tra a e g accettati dalla Parte;
i) ad istituire uno o più organo(i) di controllo incaricato(i) di seguire le misure adottate e i progressi fatti nell’istituzione e nello sviluppo dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e a redigere in merito a tali punti rapporti periodici che saranno resi pubblici.
2. In materia di insegnamento e per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, promuovere o istituire, qualora il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifichi, l’insegnamento nella o della lingua regionale o minoritaria agli stadi appropriati dell’insegnamento.
Articolo 9 – Giustizia
1. Le Parti si impegnano, per quanto concerne le circoscrizioni delle autorità giudiziarie in cui risiede un numero di persone che usa le lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure specificate qui di seguito, secondo la realtà di ciascuna lingua e a condizione che l’uso delle possibilità offerte dal presente paragrafo non sia considerato dal giudice un ostacolo alla buona amministrazione della giustizia:
a) nelle procedure penali:
i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii) a garantire all’accusato il diritto di esprimersi nella sua lingua regionale o minoritaria; e/o
iii) a prevedere che le richieste e le prove, scritte o orali, non siano considerate improponibili solo perché formulate in una lingua regionale o minoritaria; e/o
iv) a stabilire nelle lingue regionali o minoritarie, su domanda, gli atti relativi a una procedura giudiziaria,
se necessario ricorrendo a interpreti e traduttori che non causino spese aggiuntive per gli interessati;
b) nelle procedure civili:
i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
c) nelle procedure dinanzi alle giurisdizioni competenti in materia amministrativa;
i) a prevedere che le giurisdizioni, su domanda di una delle Parti, svolgano la procedura nelle lingue regionali o minoritarie; e/o
ii) a permettere, qualora una Parte in una vertenza debba comparire personalmente dinanzi a un tribunale, che essa si esprima nella sua lingua regionale o minoritaria senza tuttavia incorrere in spese aggiuntive; e/o
iii) a permettere la produzione di documenti e di prove nelle lingue regionali o minoritarie, se necessario, ricorrendo a interpreti e traduttori;
d) ad adottare misure affinché l’applicazione dei capoversi i e iii dei paragrafi b e c succitati e l’impiego eventuale di interpreti e traduttori non causino spese aggiuntive per gli interessati.
2. Le Parti si impegnano:
a) a non rifiutare la validità degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria; oppure
b) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria e a prevedere che siano opponibili ai terzi interessati che non parlano tali lingue, a condizione che siano informati del contenuto dell’atto da colui che lo fa valere; oppure
c) a non rifiutare la validità, fra le Parti, degli atti giuridici stabiliti nello Stato solo perché redatti in una lingua regionale o minoritaria.
3. Le Parti si impegnano a rendere accessibili, nelle lingue regionali o minoritarie, i testi legislativi nazionali più importanti e quelli che concernono in particolare gli utenti di tali lingue, a meno che tali testi non siano già disponibili altrimenti.
Articolo 10 – Autorità amministrative e servizi pubblici
1. Nelle circoscrizioni delle autorità amministrative dello Stato, nelle quali risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito e secondo la realtà di ogni lingua, le Parti si impegnano, entro limiti ragionevoli e possibili:
a) i) a vegliare affinché tali autorità amministrative usino le lingue regionali o minoritarie; oppure
ii) a vegliare affinché gli agenti in contatto con il pubblico usino le lingue regionali o minoritarie nelle loro relazioni con le persone che si rivolgono a loro in tali lingue; oppure
iii) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte e ricevere una risposta in tali lingue; oppure
iv) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano presentare domande orali o scritte in tali lingue; oppure
v) a vegliare affinché i parlanti delle lingue regionali o minoritarie possano esibire validamente un documento redatto in tali lingue;
b) a mettere a disposizione della popolazione formulari e testi amministrativi di uso corrente nelle lingue regionali o minoritarie o in versioni bilingui;
c) a permettere alle autorità amministrative di redigere documenti in una lingua regionale o minoritaria.
2. Per quanto concerne le autorità locali e regionali sui cui territori risiede un numero di parlanti delle lingue regionali o minoritarie tale da giustificare le misure menzionate qui di seguito, le Parti si impegnano a permettere e/o promuovere:
a) l’uso delle lingue regionali o minoritarie nell’ambito dell’amministrazione regionale o locale;
b) la possibilità per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare domande orali o scritte in tali lingue;
c) la pubblicazione da parte delle collettività regionali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
d) la pubblicazione da parte delle collettività locali dei loro testi ufficiali anche nelle lingue regionali e minoritarie;
e) l’uso da parte delle collettività regionali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l’uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
f) l’uso da parte delle collettività locali di lingue regionali o minoritarie nei dibattiti delle loro assemblee, senza escludere tuttavia l’uso della(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato;
g) l’uso o l’adozione, se del caso congiuntamente con l’adozione della denominazione nella(e) lingua(e) ufficiale(i), di forme tradizionali e corrette della toponomastica nelle lingue regionali o minoritarie.
3. Per quanto concerne i servizi pubblici assicurati dalle autorità amministrative o da altre persone che agiscono per conto di queste ultime, le Parti contraenti, sui cui territori sono usate le lingue regionali o minoritarie, si impegnano, in funzione della realtà di ogni lingua ed entro limiti ragionevoli e possibili:
a) a vegliare affinché le lingue regionali o minoritarie siano usate in occasione della prestazione di servizio; oppure
b) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda e di ricevere una risposta in tali lingue; oppure
c) a permettere ai parlanti delle lingue regionali o minoritarie di presentare una domanda in tali lingue.
4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 accettate dalle Parti, esse si impegnano ad adottare una o più misure seguenti:
a) la traduzione o l’interpretazione eventualmente richieste;
b) il reclutamento e, se del caso, la formazione dei funzionari e degli altri agenti pubblici in numero sufficiente;
c) la soddisfazione, per quanto possibile, delle domande degli agenti pubblici che conoscono una lingua regionale o minoritaria e che desiderano essere assegnati al territorio sul quale tale lingua è usata.
5. Le Parti si impegnano a permettere, su richiesta degli interessati, l’uso o l’adozione di patronimici nelle lingue regionali o minoritarie.
Articolo 11 – Mezzi di comunicazione di massa
1. Le Parti si impegnano, per i parlanti delle lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui sono usate tali lingue, a seconda della realtà di ogni lingua e nella misura in cui le autorità pubbliche, direttamente o indirettamente, siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo, rispettando i principi d’indipendenza e di autonomia dei media:
a) nella misura in cui la radio e la televisione abbiano una missione di servizio pubblico:
i) a garantire l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii) a promuovere e/o facilitare l’istituzione di almeno una stazione radiofonica e di una rete televisiva nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
iii) ad adottare disposizioni adeguate affinché le emittenti diffondano programmi nelle lingue regionali o minoritarie;
b) i) a promuovere e/o facilitare l’istituzione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii) a promuovere e/o facilitare l’emissione, in maniera regolare, di programmi radiofonici nelle lingue regionali o minoritarie;
c) i) a promuovere e/o facilitare l’istituzione di almeno una rete televisiva nelle lingue regionali e minoritarie; oppure
ii) a promuovere e/o facilitare l’emissione, in maniera regolare, di programmi televisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
d) a promuovere e/o facilitare la produzione e l’emissione di programmi audio e audiovisivi nelle lingue regionali o minoritarie;
e) i) a promuovere e/o facilitare l’istituzione e/o il mantenimento di almeno un organo di stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure
ii) a promuovere e/o facilitare la pubblicazione, in maniera regolare, di articoli di stampa nelle lingue regionali o minoritarie;
f) i) a coprire le spese supplementari dei media usando le lingue regionali o minoritarie, qualora la legge preveda un’assistenza finanziaria in generale per i media; oppure
ii) a estendere le misure esistenti di assistenza finanziaria alle emissioni audiovisive in lingue regionali e minoritarie;
g) a sostenere la formazione di giornalisti e di altro personale per i media usando le lingue regionali o minoritarie.
2. Le Parti si impegnano a garantire la libertà di ricezione diretta delle emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria e a non ostacolare la ridiffusione in una tale lingua di emissioni radiofoniche e televisive dei Paesi vicini. Esse si impegnano inoltre a vegliare affinché non sia imposta alla stampa scritta alcuna restrizione alla libertà di espressione e alla libera circolazione dell’informazione in una lingua usata in una forma identica o simile a una lingua regionale o minoritaria. L’esercizio delle libertà summenzionate, che comportano doveri e responsabilità, può essere soggetto ad alcune formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono le misure necessarie, in una società democratica, a garantire la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o la sicurezza pubblica, la difesa dell’ordine e la prevenzione del crimine, la protezione della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, a impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o ad assicurare l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.
3. Le Parti si impegnano a vegliare affinché gli interessi dei parlanti di lingue regionali o minoritarie siano rappresentati o considerati nell’ambito delle strutture eventualmente create in conformità con la legge per garantire la libertà e la pluralità dei mezzi di comunicazione di massa.
Articolo 12 – Attività e infrastrutture culturali
1. In materia di infrastrutture culturali – in particolare biblioteche, videoteche, centri culturali, musei, archivi, accademie, teatri e cinema, come pure lavori letterari e produzione cinematografica, espressione culturale popolare, festival, industrie culturali, che includono segnatamente l’utilizzazione di nuove tecnologie – le Parti si impegnano, per quanto concerne il territorio sul quale tali lingue sono usate e nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, abbiano poteri o una funzione in questo campo:
a) a promuovere l’espressione e le iniziative proprie delle lingue regionali o minoritarie e a favorire i differenti metodi di accesso alle opere prodotte in tali lingue;
b) a favorire i diversi metodi di accesso nelle altre lingue alle opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
c) a favorire l’accesso, nelle lingue regionali o minoritarie, a opere prodotte in altre lingue, promuovendo e sviluppando le attività di traduzione, di duplicazione, di postsincronizzazione e di sottotitolazione;
d) a vegliare affinché gli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere diverse forme di attività culturali integrino in misura appropriata la conoscenza e l’uso delle lingue e delle culture regionali o minoritarie nelle operazioni di cui hanno l’iniziativa o che sostengono;
e) a favorire la messa a disposizione degli organismi incaricati di intraprendere o di sostenere attività culturali del personale che padroneggia la lingua regionale o minoritaria, oltre alla(e) lingua(e) del resto della popolazione;
f) a favorire la partecipazione diretta, per quanto concerne le infrastrutture e i programmi di attività culturali, di rappresentanti dei parlanti della lingua regionale o minoritaria;
g) a promuovere e/o facilitare l’istituzione di uno o più organismi incaricati di raccogliere, ricevere in deposito e presentare o pubblicare le opere prodotte nelle lingue regionali o minoritarie;
h) se del caso, a istituire e/o promuovere e finanziare servizi di traduzione e di ricerca terminologica, in vista, in particolare, di mantenere e di sviluppare in ogni lingua regionale o minoritaria una terminologia amministrativa, commerciale, economica, sociale, tecnologica o giuridica adeguata.
2. Per quanto concerne i territori diversi da quelli in cui le lingue regionali o minoritarie sono tradizionalmente usate, le Parti si impegnano ad autorizzare, a promuovere e/o prevedere, se il numero dei parlanti di una lingua regionale o minoritaria lo giustifica, attività o infrastrutture culturali appropriate conformemente al paragrafo precedente.
3. Le Parti si impegnano, nella politica culturale da loro avviata all’estero, a valorizzare adeguatamente le lingue regionali o minoritarie e la cultura di cui sono l’espressione.
Articolo 13 – Vita economica e sociale
1. Per quanto concerne le attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, per tutto il Paese:
a) a escludere dalla loro legislazione qualsiasi disposizione che proibisca o limiti senza ragioni giustificabili il ricorso a lingue regionali o minoritarie nei documenti relativi alla vita economica e sociale e in particolare nei contratti di lavoro e nei documenti tecnici quali le istruzioni d’uso di prodotti o di attrezzature;
b) a proibire l’inserzione, nei regolamenti interni delle imprese e negli atti privati, di clausole che escludono o limitano l’uso delle lingue regionali o minoritarie, almeno fra i parlanti della medesima lingua;
c) a opporsi alle pratiche che tendono a scoraggiare l’uso delle lingue regionali o minoritarie nell’ambito delle attività economiche o sociali;
d) a facilitare e/o promuovere con metodi diversi da quelli di cui ai capoversi summenzionati l’uso delle lingue regionali o minoritarie.
2. In materia di attività economiche e sociali, le Parti si impegnano, nella misura in cui le autorità pubbliche siano competenti, nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono usate ed entro limiti ragionevoli e possibili:
a) a definire, mediante regolamentazioni finanziarie e bancarie, modalità che permettano, in condizioni compatibili con gli usi commerciali, l’uso delle lingue regionali o minoritarie nella redazione di ordini di pagamento (assegni, tratte, ecc.) o di altri documenti finanziari o, se del caso, a vegliare affinché tale processo sia messo in atto;
b) nei settori economici e sociali che dipendono direttamente dal loro controllo (settore pubblico), a effettuare azioni che promuovano l’uso delle lingue regionali o minoritarie;
c) a vegliare affinché le infrastrutture sociali, quali ospedali, case di riposo e foyer, offrano la possibilità di ricevere e di curare nella loro lingua i parlanti di una lingua regionale o minoritaria che necessitano di cure per motivi di salute, di età o altro;
d) a vegliare, secondo le modalità appropriate, affinché anche le istruzioni di sicurezza siano redatte nelle lingue regionali o minoritarie;
e) a rendere accessibili nelle lingue regionali o minoritarie le informazioni fornite dalle autorità competenti concernenti i diritti dei consumatori.
Articolo 14 – Scambi transfrontalieri
Le Parti si impegnano:
a) ad applicare gli accordi bilaterali e multilaterali esistenti che li vincolano con gli Stati in cui è usata la medesima lingua in modo identico o simile o a sforzarsi di concluderne, all’occorrenza, in modo da favorire i contatti tra i parlanti della stessa lingua negli Stati interessati, nei settori della cultura, dell’insegnamento, dell’informazione, della formazione professionale e dell’educazione permanente;
b) nell’interesse delle lingue regionali o minoritarie, a facilitare e/o promuovere la cooperazione transfrontaliera, in particolare fra collettività regionali o locali, sul cui territorio è usata la stessa lingua in modo identico o simile.
Parte IV – Applicazione della Carta
Articolo 15 – Rapporti periodici
1. Le Parti presentano periodicamente al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, in una forma che deve essere determinata dal Comitato dei Ministri, un rapporto sulla politica perseguita, conformemente alla parte II della presente Carta, e sulle misure adottate in applicazione delle disposizioni della parte III da esse accettate. Il primo rapporto deve essere presentato nell’anno successivo all’entrata in vigore della Carta nei confronti della Parte in questione, gli altri rapporti a intervalli di tre anni dopo il primo rapporto.
2. Le Parti rendono pubblici i loro rapporti.
Articolo 16 – Esame dei rapporti
1. I rapporti presentati al Segretario Generale del Consiglio d’Europa in applicazione dell’articolo 15 sono esaminati da un comitato di esperti costituito conformemente all’articolo 17.
2. Organismi o associazioni legalmente stabiliti in una Parte possono attirare l’attenzione del comitato di esperti in merito alle questioni relative agli impegni presi da tale Parte in virtù della parte III della presente Carta. Dopo aver consultato la Parte interessata, il comitato di esperti può tener conto di tali informazioni nella preparazione del rapporto di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tali organismi o associazioni possono inoltre sottoporre dichiarazioni relative alla politica seguita da una Parte, conformemente alla parte II.
3. In base ai rapporti di cui al paragrafo 1 e alle informazioni di cui al paragrafo 2, il comitato di esperti prepara un rapporto per il Comitato dei Ministri. Tale rapporto è corredato da osservazioni che le Parti sono invitate a formulare e può essere reso pubblico dal Comitato dei Ministri.
4. Il rapporto di cui al paragrafo 3 contiene in particolare le proposte che il comitato di esperti sottopone al Comitato dei Ministri in vista della preparazione e, se del caso, di qualsiasi raccomandazione di quest’ultimo a una o più Parti.
5. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa stende un rapporto biennale dettagliato per l’Assemblea parlamentare in merito all’applicazione della Carta.
Articolo 17 – Comitato di esperti
1. Il comitato di esperti è composto di un membro per ogni Parte, designato dal Comitato dei Ministri su un elenco di persone contraddistinte da un’alta integrità morale e competenti nelle materie trattate dalla Carta, che sono proposte dalla Parte interessata.
2. I membri del comitato sono nominati per un periodo di sei anni e il loro mandato è rinnovabile. Se un membro non può adempiere il suo mandato, è sostituito conformemente alla procedura prevista al paragrafo 1 e il membro nominato in sostituzione termina il mandato del suo predecessore.
3. Il comitato di esperti adotta il proprio regolamento interno. La sua segreteria sarà assicurata dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Parte V – Disposizioni finali
Articolo 18
La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 19
1. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data alla quale cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, in conformità con quanto disposto all’articolo 18.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il proprio consenso ad essere vincolato dalla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 20
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Carta, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Carta.
2. Per ogni Stato che aderisce alla Carta, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 21
1. Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, formulare una o più riserve ai paragrafi 2–5 dell’articolo 7 della presente Carta. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato contraente che ha formulato una riserva in virtù del paragrafo precedente può ritirarla totalmente o parzialmente indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione, da parte del Segretario Generale, di detta notifica.
Articolo 22
1. Ogni Parte può denunciare, in ogni tempo, la presente Carta mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Carta:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) la data di entrata in vigore della presente Carta, in conformità con gli articoli 19 e 20 della Carta stessa;
d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell’articolo 3 paragrafo 2;
e) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Carta.
Fatto a Strasburgo, il 5 novembre 1992, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Carta.
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
Traduzione
Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995
Approvata dall’Assemblea federale il 21 settembre 19982
Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 ottobre 1998
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° febbraio 1999
(Stato 20 agosto 2002)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro,
considerando che il fine del Consiglio d’Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro comune patrimonio;
considerando che uno dei mezzi di realizzare tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
desiderando dar seguito alla Dichiarazione dei capi di Stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d’Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;
risoluti a proteggere l’esistenza delle minoranze nazionali sui loro rispettivi territori;
considerando che gli sconvolgimenti della storia europea hanno mostrato che la protezione delle minoranze nazionali è essenziale alla stabilità, alla sicurezza democratica ed alla pace del continente;
considerando che una società pluralistica e veramente democratica deve non solo rispettare l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma anche creare delle condizioni adatte a permettere di esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;
considerando che la creazione di un clima di tolleranza e di dialogo è necessaria per permettere alla diversità culturale di essere una fonte, oltre che un fattore, non di divisione, ma di arricchimento per ogni società;
considerando che lo sviluppo di una Europa tollerante e prospera non dipende solo dalla cooperazione tra Stati ma si fonda anche su di una cooperazione transfrontaliera tra collettività locali e regionali rispettose della costituzione e dell’integrità territoriale di ogni Stato;
tenendo in considerazione la Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali3 ed i suoi Protocolli4;
RU 2002 2630; FF 1998 903
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ ediz. franc. della
presente Raccolta.
2 RU 2002 2629
3 RS 0.101
4 RS 0.101.06/.07/.09
tenendo in considerazione gli impegni relativi alla protezione delle minoranze nazionali contenuti nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite nonché nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, specialmente quello di Copenaghen del 29 giugno 1990;
risoluti a definire i principi da rispettare e le obbligazioni che ne derivano per assicurare, in seno agli Stati membri e agli altri Stati che diverranno Parti del presente strumento, la protezione effettiva delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste ultime nel rispetto del primato del diritto, dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale;
essendo decisi a realizzare i principi enunciati nella presente Convenzione-quadro a mezzo di legislazioni nazionali e di politiche governative appropriate,
hanno convenuto quanto segue:
Titolo I
Art. 1
La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale.
Art. 2
Le disposizioni della presente Convenzione-quadro saranno applicate secondo buona fede, in uno spirito di comprensione e di tolleranza e nel rispetto dei principi di buon vicinato, di amichevoli relazioni e di cooperazione tra gli Stati.
Art. 3
1 Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o di non essere trattata come tale e nessun svantaggio deve risultare da questa scelta o dall’esercizio dei diritti che ad essa sono legati.
2 Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono individualmente o in comune con altri esercitare i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.
Titolo II
Art. 4
1 Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto all’eguaglianza di fronte alla legge e ad una eguale protezione Protezione delle minoranze nazionali della legge. A questo riguardo, ogni discriminazione basata sull’appartenenza ad una minoranza nazionale è vietata.
2 Le Parti si impegnano a adottare, se del caso, misure adeguate in vista di promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una eguaglianza piena ed effettiva tra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. Esse tengono debitamente conto, a questo proposito, delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a minoranze nazionali.
3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 non sono considerate come un atto di discriminazione.
Art. 5
1 Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni adatte a permettere alle persone appartenenti a minoranze nazionali di conservare e sviluppare la loro cultura, nonché di preservare gli elementi essenziali della loro identità, cioè la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni ed il loro patrimonio culturale.
2 Senza pregiudizio delle misure prese nel quadro della loro politica generale d’integrazione, le Parti si astengono da ogni politica o pratica tendente ad una assimilazione contro la loro volontà delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali e proteggono queste persone contro ogni azione diretta ad una tale assimilazione.
Art. 6
1 Le Parti si preoccuperanno di promuovere lo spirito di tolleranza ed il dialogo interculturale, e di adottare delle misure efficaci per favorire il rispetto e la comprensione reciproci e la cooperazione tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nei settori dell’educazione, della cultura e dei mezzi di comunicazione di massa.
2 Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure appropriate per proteggere le persone che potrebbero essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.
Art. 7
Le Parti si preoccuperanno di assicurare ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il rispetto dei diritti alla libertà di riunione pacifica ed alla libertà di associazione, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.
Art. 8
Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni, nonché il diritto di creare delle istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni.
Art. 9
1 Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria, senza ingerenza delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere. Nell’accesso ai mezzi di comunicazione di massa, le Parti si preoccuperanno, nel quadro del loro sistema legislativo, affinché le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non siano discriminate.
2 Il primo paragrafo non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione, non discriminatorio e fondato su criteri obiettivi, le imprese di radio sonora, televisione o cinema.
3 Le Parti non ostacoleranno la creazione e l’utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa scritti da persone appartenenti a minoranze nazionali. Nel quadro legale della radio sonora e della televisione, esse si preoccuperanno, per quanto possibile e tenuto conto delle disposizioni del primo paragrafo, di accordare alle persone appartenenti a minoranze nazionali la possibilità di creare ed utilizzare i loro propri mezzi di comunicazione di massa.
4 Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno delle misure adeguate per facilitare l’accesso delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa, per promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.
Art. 10
1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza ostacoli la propria lingua minoritaria in privato come in pubblico, oralmente e per iscritto.
2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, allorché queste persone ne fanno richiesta e quest’ultima risponde ad un reale bisogno, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile, delle condizioni che permettano di utilizzare la lingua minoritaria nei rapporti tra queste persone e le autorità amministrative.
3 Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale di essere informata, nel più breve termine, e in una lingua che ella comprende, delle ragioni del suo arresto, della natura e della causa dell’accusa portata contro di lei, nonché di difendersi in quest’ultima lingua, se necessario con
l’assistenza gratuita di un interprete.
Art. 11
1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di utilizzare il suo cognome (il suo patronimico) ed i suoi nomi nella lingua minoritaria oltre che il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste dal loro sistema giuridico. Protezione delle minoranze nazionali
2 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di presentare nella propria lingua minoritaria delle insegne, iscrizioni ed altre informazioni di carattere privato esposte alla vista del pubblico.
3 Nelle regioni tradizionalmente abitate da un numero rilevante di persone appartenenti ad una minoranza nazionale, le Parti, nel quadro del loro sistema legislativo, non esclusi, se del caso, accordi con altri Stati, si sforzeranno, tenendo conto delle loro condizioni specifiche, di presentare le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade ed altre indicazioni topografiche destinate al pubblico, anche nella lingua minoritaria, allorché vi sia una sufficiente domanda per tali indicazioni.
Art. 12
1 Le Parti prenderanno, se necessario, misure nel settore dell’educazione e della ricerca per promuovere la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali così come della maggioranza.
2 In questo contesto, le Parti offriranno specialmente delle possibilità di formazione per gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici, e faciliteranno i contatti tra alunni ed insegnanti di comunità differenti.
3 Le Parti si impegnano a promuovere l’uguaglianza delle opportunità nell’accesso all’educazione a tutti i livelli per le persone appartenenti a minoranze nazionali.
Art. 13
1 Nel quadro del loro sistema educativo, le Parti riconoscono alle persone appartenenti ad una minoranza nazionale il diritto di creare e gestire i loro propri stabilimenti privati di insegnamento e di formazione.
2 L’esercizio di questo diritto non implica alcuna obbligazione finanziaria per le
Parti.
Art. 14
1 Le Parti si impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di apprendere la sua lingua minoritaria.
2 Nelle aree geografiche di insediamento rilevante o tradizionale delle persone appartenenti a minoranze nazionali, se esiste una sufficiente domanda, le Parti si sforzeranno di assicurare, in quanto possibile e nel quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a queste minoranze abbiano la possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.
3 Il paragrafo 2 del presente articolo sarà messo in opera senza pregiudizio dell’apprendimento della lingua ufficiale o dell’insegnamento in questa lingua.
Art. 15
Le Parti si impegnano a creare le condizioni necessarie alla partecipazione effettiva delle persone appartenenti a delle minoranze nazionali alla vita culturale, sociale ed economica, nonché agli affari pubblici, in particolare a quelli che le riguardano.
Art. 16
Le Parti si astengono dal prendere misure che, modificando le proporzioni della popolazione in un’area geografica ove risiedono persone appartenenti a minoranze nazionali, hanno per scopo di attentare ai diritti ed alle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.
Art. 17
1 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di stabilire e mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere con delle persone che si trovano regolarmente in altri Stati, specialmente quelle con le quali esse hanno in comune una identità etnica, culturale,
linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.
2 Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare ai lavori delle organizzazioni non governative tanto sul piano nazionale quanto su quello internazionale.
Art. 18
1 Le Parti si sforzeranno di concludere, se necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, specialmente gli Stati vicini, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate.
2 Se del caso, le Parti prenderanno delle misure adatte ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.
Art. 19
Le Parti si impegnano a rispettare ed a mettere in opera i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro apportandovi, se necessario, le sole limitazioni, restrizioni o deroghe previste negli strumenti giuridici internazionali, specialmente nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali ed i suoi Protocolli in quanto esse sono pertinenti per i diritti e libertà derivanti dai detti principi.
Titolo III
Art. 20
Nell’esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro, le persone appartenenti a minoranze nazionali rispettano la legislazione nazionale ed i diritti altrui, in particolare quelli delle persone appartenenti alla maggioranza o alle altre minoranze nazionali.
Art. 21
Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come implicante per un individuo un qualunque diritto di darsi ad una attività o di realizzare un atto contrario ai principi del diritto internazionale e specialmente alla sovrana eguaglianza, all’integrità territoriale ed alla indipendenza politica degli Stati.
Art. 22
Nessuna disposizione della presente Convenzione-quadro sarà interpretata come limitatrice o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che potrebbero essere riconosciuti conformemente alle leggi di ogni Parte o di ogni altra Convenzione alla quale questa Parte contraente è parte.
Art. 23
I diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzionequadro, nella misura in cui essi hanno corrispondenza nella Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed i suoi Protocolli, saranno intesi conformemente a questi ultimi.
Titolo IV
Art. 24
1 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa è incaricato di vigilare sulla esecuzione della presente Convenzione-quadro dalle Parti contraenti.
2 Le Parti che non sono membri del Consiglio d’Europa parteciperanno al meccanismo di messa in opera secondo modalità da determinarsi.
Art. 25
1 Nel termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro nei confronti di una Parte contraente, quest’ultima trasmette al Segretario Generale del Consiglio d’Europa delle informazioni complete sulle misure legislative e di altro genere che essa avrà preso per dare effetto ai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro.
2 In seguito, ogni Parte trasmetterà al Segretario Generale, periodicamente ed ogni volta che il Comitato dei Ministri lo richiede, ogni altra informazione concernente la messa in opera della presente Convenzione-quadro.
3 Il Segretario Generale trasmette al Comitato dei Ministri ogni informazione comunicata conformemente alle disposizioni del presente articolo.
Art. 26
1 Allorché esso valuta l’adeguatezza delle misure prese da una Parte per dare effetto ai principi enunciati dalla presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri si fa assistere da un comitato consultivo i cui membri possiedono una riconosciuta competenza nel settore della protezione delle minoranze nazionali.
2 La composizione di questo comitato consultivo e le sue procedure sono fissate dal Comitato dei Ministri nel termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.
Titolo V
Art. 27
La presente Convenzione-quadro è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Fino alla data della sua entrata in vigore, essa è anche aperta alla firma di ogni altro Stato invitato a firmarla dal Comitato dei Ministri. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 28
1 La presente Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere legati dalla Convenzione-quadro conformemente alle disposizioni dell’articolo 27.
2 Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il suo consenso ad essere legato dalla Convenzione-quadro, quest’ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Art. 29
1 Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione-quadro e dopo consultazione degli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ad aderire alla presente Convenzione-quadro, con una decisione presa alla maggioranza prevista all’articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d’Europa, ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa che, invitato a firmarla conformemente alle disposizioni dell’articolo 27, non l’avrà ancora fatto, e ogni altro Stato non membro.
2 Per ogni Stato aderente, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Art. 30
1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori per i quali esso assicura le relazioni internazionali ai quali si applicherà la presente Convenzione-quadro.
2 Ogni Stato può, in qualsiasi momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione-quadro ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione-quadro entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3 Ogni dichiarazione fatta in virtù dei paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto attiene a ciascun territorio designato in questa dichiarazione, con notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di tre mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 31
1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione-quadro indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2 La denuncia prenderà effetto il primo giorno del mese successivo allo spirare di un periodo di sei mesi seguente alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Art. 32
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione-quadro:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, di approvazione o di
adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione-quadro conformemente
ai suoi articoli 28, 29 e 30;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione-
quadro.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno firmato la presente Convenzione-quadro.
Fatto a Strasburgo, il 1o febbraio 1995, in francese ed in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato a firmare o ad aderire alla presente Convenzione-quadro.
(Seguono le firme)
Campo di applicazione della convenzione il 16 gennaio 2002
Stati partecipanti Ratifica Adesione (A) Entrata in vigore
Albania – 28 settembre 1999 1o gennaio 2000
Armenia – 20 luglio 1998 1o novembre 1998
Austria* – 31 marzo 1998 1o luglio 1998
Azerbaigian* – 26 giugno 2000 A 1o ottobre 2000
Bosnia e Erzegovina – 24 febbraio 2000 A 1o giugno 2000
Bulgaria* – 7 maggio 1999 1o settembre 1999
Cipro – 4 giugno 1996 1o febbraio 1998
Croazia – 11 ottobre 1997 1o febbraio 1998
Danimarca* – 22 settembre 1997 1o febbraio 1998
Estonia* – 6 gennaio 1997 1o febbraio 1998
Finlandia – 3 ottobre 1997 1o febbraio 1998
Germania* – 10 settembre 1997 1o febbraio 1998
Irlanda – 7 maggio 1999 1o settembre 1999
Italia – 3 novembre 1997 1o marzo 1998
Jugoslavia – 11 maggio 2001 A 1o settembre 2001
Liechtenstein* – 18 novembre 1997 1o marzo 1998
Lituania – 23 marzo 2000 1o luglio 2000
Macedonia* – 10 aprile 1997 1o febbraio 1998
Malta* – 10 febbraio 1998 1o giugno 1998
Moldova – 20 novembre 1996 1o febbraio 1998
Norvegia – 17 marzo 1999 1o luglio 1999
Polonia* – 20 dicembre 2000 1o aprile 2001
Regno Unito – 15 gennaio 1998 1o maggio 1998
Repubblica Ceca – 18 dicembre 1997 1o aprile 1998
Romania – 11 maggio 1995 1o febbraio 1998
Russia* – 21 agosto 1998 1o dicembre 1998
San Marino – 5 dicembre 1996 1o febbraio 1998
Slovacchia – 14 settembre 1995 1o febbraio 1998
Slovenia* – 25 marzo 1998 1o luglio 1998
Spagna – 1o settembre 1995 1o febbraio 1998
Svezia* – 9 febbraio 2000 1o giugno 2000
Svizzera* – 21 ottobre 1998 1o febbraio 1999
Ucraina – 26 gennaio 1998 1o maggio 1998
Ungheria 25 settembre 1995 1o febbraio 1998
* Riserve e dichiarazioni vedi qui appresso.
Riserve e dichiarazioni
Austria
La Repubblica d’Austria dichiara che il termine “minoranze nazionali” ai sensi della
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali va inteso come indicante
i gruppi che rientrano nel campo di applicazione della legge sui gruppi etnici
(Volksgruppengesetz, Bundesgesetzblatt n. 396/1976), vivono e hanno avuto tradizionalmente
il proprio domicilio in regioni del territorio della Repubblica d’Austria
e sono composti di cittadini austriaci di lingua materna diversa da quella tedesca e
aventi culture etniche proprie.
Azerbaigian
La Repubblica dell’Azerbaigian, confermando la propria adesione ai valori universali
e rispettando i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, dichiara che la ratifica
della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e l’attuazione
delle sue disposizioni non implicano nessun diritto a svolgere un’attività che violi
l’integrità territoriale e la sovranità o la sicurezza interna e internazionale della Repubblica
dell’Azerbaigian.
Bulgaria
Confermando la propria adesione ai valori del Consiglio d’Europa e il desiderio di
integrare la Bulgaria nelle strutture europee, l’Assemblea nazionale della Repubblica
di Bulgaria, impegnata nella politica di protezione dei diritti dell’uomo e di tolleranza
nei confronti delle persone appartenenti a minoranze in vista della loro piena
integrazione alla società bulgara, dichiara che la ratifica e l’attuazione della Convenzione-
quadro per la protezione delle minoranze nazionali non implicano nessun
diritto a svolgere un’attività che violi l’integrità territoriale e la sovranità nazionale
dello Stato bulgaro, la sua sicurezza interna e internazionale.
Danimarca
In relazione al deposito dello strumento di ratifica della Convenzione-quadro per la
protezione delle minoranze nazionali da parte della Danimarca, si dichiara con la
presente che la Convenzione-quadro si applicherà alla minoranza tedesca nello Jutland
meridionale, facente parte del Regno di Danimarca.
Estonia
La Repubblica d’Estonia intende come segue il termine «minoranze nazionali», non
definito nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: sono
considerati «minoranza nazionale» i cittadini d’Estonia che:
– risiedono sul territorio dell’Estonia;
– mantengono legami di lunga data, stabili e duraturi con l’Estonia;
– si distinguono dagli Estoni per le proprie caratteristiche etniche, culturali,
religiose o linguistiche;
– si adoperano per preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religione
o la propria lingua, che costituiscono la base della loro identità comune.
Germania
La Convenzione-quadro non contiene nessuna definizione del termine minoranze
nazionali. Di conseguenza spetta a ogni Parte contraente determinare i gruppi ai
quali esso si applicherà in seguito alla ratifica. Nella Repubblica federale di Germania
sono considerati minoranze nazionali i Danesi di nazionalità tedesca e i membri
del popolo sòrabo di nazionalità tedesca. La Convenzione-quadro verrà applicata
anche ai gruppi etnici residenti tradizionalmente in Germania, quali i Frisoni di nazionalità
tedesca e i Sinti e i Rom di nazionalità tedesca.
Liechtenstein
Il Principato del Liechtenstein dichiara che occorre interpretare in particolare gli articoli
24 e 25 della Convenzione-quadro del 1° febbraio 1995 per la protezione delle
minoranze nazionali considerando che minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-
quadro non esistono sul territorio del Principato del Liechtenstein. Il Principato
del Liechtenstein considera la propria ratifica della Convenzione-quadro un
atto di solidarietà in vista degli obiettivi della Convenzione.
Macedonia
La Repubblica di Macedonia dichiara che il termine «minoranza nazionale» utilizzato
nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali è considerato
identico al termine «nazionalità» utilizzato nella Costituzione e nelle leggi
della Repubblica di Macedonia.
La Repubblica di Macedonia dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro
per la protezione delle minoranze nazionali saranno applicate alle minoranze nazionali
albanese, turca, valacca, rom e serba viventi sul territorio della Repubblica di
Macedonia.
Malta
Il Governo di Malta si riserva il diritto di non essere vincolato dalle disposizioni
dell’articolo 15 fintanto che comportano il diritto di voto o di candidatura a un’elezione
alla Camera dei Deputati o ai Consigli Locali.
Il Governo di Malta dichiara che soprattutto gli articoli 24 e 25 della Convenzionequadro
del 1° febbraio 1995 per la protezione delle minoranze nazionali vanno intesi
tenendo conto che minoranze nazionali ai sensi della Convenzione-quadro non esistono
sul territorio del Governo di Malta. Il Governo di Malta considera la propria
ratifica della Convenzione-quadro un atto di solidarietà in vista degli obiettivi della
Convenzione.
Polonia
Considerando che la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
non definisce la nozione di minoranze nazionali, la Repubblica di Polonia dichiara
di intendere sotto questo termine le minoranze nazionali residenti sul territorio
della Repubblica di Polonia, i cui membri sono pure cittadini polacchi.
Protezione delle minoranze nazionali
La Repubblica di Polonia attuerà la Convenzione-quadro conformemente all’articolo
18 concludendo accordi internazionali quali quelli menzionati in tale articolo, il cui
scopo è proteggere le minoranze nazionali in Polonia e le minoranze o gruppi di
Polacchi in altri Stati.
Russia
La Federazione di Russia considera che nessuno è abilitato a introdurre unilateralmente
nelle riserve e dichiarazioni fatte al momento della firma o della ratifica della
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali una definizione del
termine «minoranza nazionale», non figurante nella Convenzione-quadro. Secondo
la Federazione di Russia, sono contrari ai fini della Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali i tentativi di escludere dal campo di applicazione
della Convenzione-quadro le persone residenti in modo permanente sul territorio
degli Stati Parte della Convenzione-quadro, le quali siano state private arbitrariamente
della nazionalità che avevano precedentemente.
Slovenia
Considerando che la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
non definisce la nozione di minoranze nazionali e che di conseguenza spetta a
ogni Parte contraente determinare i gruppi che considera minoranze nazionali, il
Governo della Repubblica di Slovenia, conformemente alla Costituzione e al diritto
interno della Repubblica di Slovenia, dichiara che sono tali le minoranze nazionali
italiane e ungheresi autoctone. Conformemente alla Costituzione e al diritto interno
della Repubblica di Slovenia, le disposizioni della Convenzione-quadro si applicheranno
anche ai membri della comunità rom della Repubblica di Slovenia.
Svezia
Le minoranze nazionali in Svezia sono rappresentate dai Sami, dai Finno-svedesi,
dai Tornedalers, dai Rom e dagli Ebrei.
Svizzera
La Svizzera dichiara che in Svizzera costituiscono minoranze nazionali ai sensi della
Convenzione-quadro i gruppi di persone numericamente inferiori al resto della popolazione
del Paese o di un Cantone, sono di nazionalità svizzera, mantengono legami
antichi, solidi e duraturi con la Svizzera e sono animati dalla volontà di preservare
insieme ciò che costituisce la loro identità comune, principalmente la loro cultura,
le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.
La Svizzera dichiara che le disposizioni della Convenzione-quadro in merito all’uso
della lingua nei rapporti tra singoli e autorità amministrative sono applicabili senza
pregiudicare i principi osservati dalla Confederazione e dai Cantoni nella determinazione
delle lingue ufficiali.