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Walser di Rimella

Normative e loro attuazione

La normativa che regola a Rimella gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico, linguistico e culturale del paese, fa capo alle seguenti leggi:
- Legge Regionale 20 giugno 1979 n° 30, successivamente modificata con la L. R. 15 novembre 1982 n° 35, e abrogata dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 1999 n° 37.
La legge di settore n° 30/79 emanata dalla Regione Piemonte in ottemperanza agli artt.4, 5, 7, del proprio Statuto, mentre riconosceva nel territorio piemontese 4 minoranze linguistiche: piemontese, occitana, franco-provenzale e walser, poneva il Piemonte tra le prime Regioni a Statuto Ordinario ad avere una normativa di tutela delle minoranze linguistiche, e questo nel vuoto legislativo nazionale che sarà colmato solo dalla Legge n°482/99. Ricordiamo a questo punto che la rivista del Centro Studi walser di Rimella Remmalju sarà pubblicata nel 1990 con un contributo della Regione Piemonte e dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli a norma delle Leggi Regionali 30/79 e 35/82 sopra citate.
- L. R. 10 aprile 1990, n° 26 modificata e integrata dalla
- L. R. 17 giugno 1997, n° 37 "Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte".
Il primo articolo della L. R. 10 aprile 1990 n° 26, modificata ed integrata dalla n° 37/1997, indica esplicitamente che "La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6, 9 della Costituzione Italiana e in attuazione degli artt. 4,5,7 dello Statuto Regionale [...] tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte e ne promuove la conoscenza". Indica inoltre i principi ispiratori di una politica di tutela delle minoranze linguistiche nel quadro più generale della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e culturale della Regione e la possibilità per i Comuni e i loro Consorzi, le Comunità Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi e singole iniziative volte alla conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico regionale, di presentare domanda di contributo (art.3) rendendo note le modalità da seguire per ottenerlo e usufruirne (art. 10).
- Legge di Stato 15 dicembre 1999, n° 482: "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche". Questa legge mostra un'inversione di tendenza, rispetto al passato, nella considerazione delle minoranze linguistiche sia a livello europeo che a livello nazionale precedente alla sua emanazione.
- Alle leggi citate vanno aggiunti: il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2001 relativo alla ripartizione dei fondi previsti dagli artt. 9, 15 della Legge n°482/99; la Risoluzione del Parlamento Europeo - 16 ottobre 1981, su una Carta Comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche; la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio Europa 5 novembre 1992.

Va notato che, nel vuoto legislativo nazionale precedente l'emanazione della Legge n° 482/99, l'esistenza di uno specifico quadro normativo della materia ha consentito di sviluppare, negli anni intercorrenti, una politica di tutela e valorizzazione delle lingue storiche del Piemonte promovendo interventi conoscitivi di ampia portata (cfr. artt. 3, 4, 5, 6 della Legge 37/1997) e favorendo lo sviluppo di molteplici iniziative diffuse su tutto il territorio regionale.
In questo quadro generale opera il Settore Promozione del Patrimonio Culturale e Linguistico della Direzione Regionale Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo, istituito nel 1998. Con riferimento alla fondamentale Legge Regionale n° 26/1990 e la n° 37/1997, detto Settore per quanto concerne la tutela promozione e valorizzazione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte opera a sostegno di iniziative in favore di Comuni, Comunità Montane, Enti, Istituti ed Associazioni che svolgono attività in materia nella Regione Piemonte, purché le domande vengano ritenute idonee per estensione quantitativa e qualitativa o per il valore innovativo delle proposte. Opera inoltre come sostegno a iniziative assunte direttamente dalla Regione nel campo della Didattica delle lingue minoritarie; della Drammaturgia in lingua; della Musica popolare e tradizionale; della Valorizzazione della cultura alpina; della Ricerca scientifica; dell'Editoria piemontese. Ci limitiamo a ricordare, in riferimento alla normativa riguardante anche Rimella, solo i sopra citati punti principali.

Poiché a Rimella l'unico sviluppo possibile sembra legato, dato il grave spopolamento del paese, al recupero e alla valorizzazione di quanto rimasto di storia cultura e ambiente, l'ambito di applicazione delle Leggi Regionali per mezzo degli organi a ciò preposti riguarda:
- la cultura (Museo; salvaguardia e tutela della lingua, storia e cultura rimellese; editoria);
- la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico rimellese (chiesa parrocchiale, oratori, ristrutturazione di edifici di valore storico);
- la salvaguardia e tutela del patrimonio naturalistico (Parco, antichi sentieri, biotopo);
- interventi atti ad incentivare il turismo.

Concludiamo ricordando ancora che la pubblicazione della rivista Remmalju, del Remmaljertitschu Italiano/Titschu, della traduzione in italiano del libro di Bauen e altre iniziative del CSWR sono state possibili anche con il contributo della Regione Piemonte oltre che, per la traduzione del Libro M. Bauen, della Comunità Europea.


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